F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 20.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 20.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 2 dicembre 2003, infliggeva alla Soc. Treviso la sanzione dell’ammenda di euro 20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Treviso/Messina del 30.11.2003. La competente Commissione Disciplinare, deliberando sul reclamo della Soc. Treviso avverso la decisione sopraindicata, respingeva lo stesso irrogando, in aggiunta all’ammenda di euro 20.000,00, la sanzione della diffida (C.U. n. 227 del 29 gennaio 2004). Ricorreva la soc. Treviso a questa Commissione d’Appello Federale sostenendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 31 C.G.S. e l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione della Commissione Disciplinare in ordine alla gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente e chiedendo la riforma della decisione impugnata, con conseguente revoca o riduzione delle sanzioni comminate. Va preliminarmente osservato, ai sensi dell’art. 33.5 C.G.S. (“se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio”), come il reclamo presentato dalla Soc. Treviso alla Commissione Disciplinare sia inammissibile in quanto non sottoscritto dalla parte interessata, bensì dai due legali (gli avv.ti Salvatore Raciti e Francesco Stilo) ai quali era stata conferita, dal legale rappresentante della società, il mandato alle liti. L’art. 29.1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”. A sua volta l’art. 30.8 C.G.S. stabilisce che “nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva agli assistenti delle parti devono essere muniti di delega”. Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti datato 9.12.2003 sia stato firmato dall’avv.to Francesco Stilo e dall’avv.to Salvatore Raciti e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all’atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopraddetti legali. Conseguentemente il ricorso risulta proposto da persona non legittimata e quindi privo di valore sostanziale. Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sull’appello come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993, annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità, in quanto sottoscritto in violazione dell’art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S., del reclamo 9.12.2003 proposto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per conto del Treviso F.C. avverso la sanzione dell’ammenda e 20.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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