F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 12/3/04 APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE STANKOVIC DEJAN E DELL’AMMENDA DI e 2.500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 4.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 12/3/04 APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE STANKOVIC DEJAN E DELL’AMMENDA DI e 2.500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 4.3.2004) Con ricorso ritualmente presentato il F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare (C.U. n. 271 del 4 marzo 2004) che ha rigettato il reclamo avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di euro 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan Stankovic “perché a gioco fermo colpiva con una manata sul viso volontariamente un avversario”. A sostegno del gravame il F.C. Internazionale Milano S.p.A. lamenta sostanzialmente un difetto di motivazione della decisione impugnata sia in ordine alla entità della sanzione applicata (“addirittura doppia di quella prevista dall’articolo 14 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva”) sia in ordine alla omessa valutazione della accertata mancanza di conseguenze “lesive” nel comportamento del giocatore. Osserva al riguardo questa Commissione d’Appello Federale che in realtà nel caso di specie i motivi posti a fondamento della decisione della Commissione Disciplinare inducono a giustificare certamente una giornata di squalifica ma non una sanzione più grave. Pur sottolineando la “intrinseca gravità del gesto”, infatti, non si è adeguatamente tenuto conto del referto arbitrale che sostanzialmente riconduce il comportamento del giocatore, indubbiamente riprovevole, in un ambito sicuramente meno violento e grave attesa la comprovata modesta intensità della violenza esercitata così come valutata dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto. Ne consegue che in accoglimento del reclamo proposto, la C.A.F. ritiene di dover ridurre la squalifica inflitta ad una giornata di gara, confermando l’ammenda di euro 2.500,00 per la contestata recidiva. Deve, infine, ordinarsi la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce a n. 1 giornata di gara, la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Stankovic Dejan, conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.
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