F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL CALCIATORE MAURIZIO GANZ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 283 dell’11.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04
APPELLO DEL CALCIATORE MAURIZIO GANZ AVVERSO LA DECLARATORIA DI
INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.
283 dell’11.3.2004)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 279 del 9 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso
la Lega Nazionale Professionisti sanzionava il calciatore Maurizio Ganz, tesserato per la
Società Ancona, con la squalifica per una giornata effettiva di gara, perché due volte ammonito
per comportamento non regolamentare e quindi espulso dal terreno di giuoco durante
la gara Ancona/Reggina del 7.3.2004.
La Società Ancona proponeva reclamo con procedura d’urgenza alla Commissione
Disciplinare, chiedendo preliminarmente che venissero utilizzate le immagini di un filmato
televisivo, al fine di dimostrare che il calciatore non aveva commesso l’infrazione regolamentare
(fallo di mano) sanzionata dall’arbitro con la seconda ammonizione e conseguente
espulsione; nel merito chiedeva l’annullamento o la revoca della sanzione di squalifica,
sostenendo che la Commissione aveva il potere-dovere di colmare quel vuoto normativo
che non consente al giudicante di utilizzare la prova televisiva al fine di prosciogliere
colui che non abbia evidentemente commesso il fatto sanzionato.
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata l’11 marzo 2004, dichiarava inammissibile
il reclamo, rilevando che nel caso di specie il regolamento non consente di utilizzare
quale mezzo di prova i filmati televisivi; infatti l’art. 31, a 4) C.G.S. prevede la facoltà di utilizzare
immagini televisive al fine di dimostrare che il tesserato è del tutto estraneo all’infrazione commessa,
unicamente in sede di reclamo avverso sanzioni irrogate per condotta violenta, mentre
il fallo di mano appartiene alla diversa categoria del “comportamento non regolamentare”.
Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello il tesserato
Maurizio Ganz, censurando la delibera impugnata nella parte in cui afferma che un organo
di giustizia sportiva non può, senza travalicare i propri compiti istituzionali, colmare
con i propri provvedimenti presunti vuoti normativi.
Secondo l’appellante, invece, nella funzione giurisdizionale svolta dagli organi di giustizia
sportiva è insito il potere di interpretare le norme esistenti nell’ordinamento, estendendone
l’applicazione - in via di interpretazione analogica e comunque in ossequio dei
principi generali di giustizia e di equità - anche ai casi non specificatamente previsti dal
legislatore, così come avverrebbe sistematicamente nell’ambito della giustizia ordinaria.
L’appellante suggerisce inoltre l’eventuale richiesta di un parere interpretativo alla
Corte Federale, nel caso in cui la C.A.F. non ritenesse di poter decidere nel senso prospettato
nel ricorso avvalendosi unicamente dei propri poteri.
In conclusione, chiede l’annullamento ovvero la revoca della sanzione inflittagli.
La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso, pur essendo ammissibile per l’incontestabile
interesse del tesserato a veder rimuovere gli effetti disciplinarmente rilevanti dalla
sanzione irrogatagli anche dopo l’avvenuta esecuzione della stessa, è infondato nel merito
e deve essere respinto.
Sul piano del diritto positivo, non vi è dubbio che l’uso della prova televisiva è escluso
nel caso in esame; iinfatti l’art. 31 a 4) C.G.S. ammette le immagini televisive come mezzo
di prova, al fine di dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione,
solo in sede di reclamo “avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta”.
La norma ha evidentemente carattere tassativo, per cui non è consentito all’interprete
estenderne l’applicazione a fattispecie non previste ed anzi volutamente escluse dalla formulazione
testuale. Tale procedimento comporterebbe infatti non una semplice interpretazione
analogica della norma in esame, ma addirittura l’introduzione di una nuova disciplina
normativa contrastante con la volontà del legislatore. Siffatto potere, contrariamente a
quanto affermato dall’appellante, non compete agli organi giudicanti.
Stante la chiara formulazione della norma, che non lascia alcun dubbio sulla sua univoca
interpretazione, non si ravvisa alcuna necessità di ricorrere alla Corte Federale ai
sensi dell’art. 22 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore
Maurizio Ganz. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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