F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 8/4/04 APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L’AMMENDA DI e 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 315 dell’1.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 8/4/04 APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L’AMMENDA DI e 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 dell’1.4.2004) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 310 del 30 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al F.C. Messina la squalifica del campo di gara per una giornata e l’ammenda di e 3.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 11 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione a certo comportamento tenuto da sostenitori dello stesso F.C. Messina in occasione della gara con la soc. Atalanta del 21.3.2004. Osservava il Giudice, in estrema sintesi, che detto comportamento, consistito nel fittissimo e pericoloso lancio di oggetti contro il pullman dei calciatori della soc. Atalanta, era stato tenuto nei pressi del cancello di accesso allo stadio ed a causa della non tempestiva apertura del cancello stesso da parte degli addetti di servizio. Rilevava poi che nel caso in esame non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S. dal momento che il lancio di oggetti, in particolare di un pesante sasso che aveva colpito ad una gamba il calciatore Taibi, non aveva influito sul regolare svolgimento della gara visto che lo stesso Taibi vi aveva preso regolarmente parte senza dare segni di una qualche significativa menomazione sotto il profilo sia fisico che psichico. Non poteva trovare applicazione neppure il disposto di cui all’art. 12 comma 4 C.G.S. difettandone i presupposti; difettando, cioè, il verificarsi di un fatto eccezionale non riconducibile a responsabilità del F.C. Messina o a suoi tesserati. Avverso tale decisione la società proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, eccependo l’inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini (che al loro verificarsi si trovava all’interno degli spogliatoi) e che i fatti avessero rivestito caratteristiche di gravità tale da meritare una sanzione come quella inflitta dal Giudice Sportivo. Osservava poi, quanto alla ritardata apertura del cancello, che il tempo intercorso tra l’arrivo del pullman della squadra ospite e l’effettivo ingresso di questo all’interno dello stadio era stato di 40’’, 16 dei quali resi necessari dall’apertura del pesante cancello. Chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione della squalifica del campo e la sua sostituzione con sanzione pecuniaria da contenersi nel minimo. Esaminato il caso, la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 315 del giorno 1 aprile 2004). Rilevava come dagli atti ufficiali (in particolare dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini) risultasse che “gli addetti della soc. Messina incaricati di presidiare gli ingressi e, nello specifico, di agevolare l’accesso del pullman della squadra ospite all’interno dello stadio... (avevano ritardato) l’apertura del cancello di qualche minuto e che in tal modo i tifosi violenti si (erano) trovati nelle condizioni di effettuare il lancio prolungato di oggetti verso il pullman stesso”. Osservava, relativamente alla natura ed all’entità della sanzione, che la stessa, tenuto conto della pericolosità del comportamento dei sostenitori, da una parte, e delle circostanze attenuanti invocate, dall’altra, doveva ritenersi equa e ben proporzionata alle reali e complessive caratteristiche del caso. Avverso tale decisione il F.C. Messina proponeva appello lamentando il mancato esame da parte della Commissione Disciplinare, nel merito ed in dettaglio, delle singole doglianze. Eccepiva in particolare: - la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare nel giudicare fedelmente ricostruiti i fatti dalla Questura di Messina, da una parte, e nel prestar fede, dall’altra, alle asserzioni del Collaboratore dell’Ufficio Indagini benché in netto contrasto con la ricostruzione operata dalla Questura; - la conseguente inattendibilità del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che al momento dei fatti si trovava, difatti, all’interno degli spogliatoi e non aveva potuto rendersi conto di quanto accadeva all’esterno ed, in particolare, nei pressi del cancello; - il non aver tenuto conto, la Commissione Disciplinare, sia delle riprese televisive (che pure aveva ammesso nel giudizio) che della già richiamata ricostruzione dei fatti della Questura di Messina; riprese e ricostruzione dalle quali emergeva chiaramente come il lasso di tempo intercorso tra l’arrivo del pullman nelle immediate vicinanze dello stadio e l’effettivo ingresso al suo interno non avesse superato i 40’’ e come lo stesso pullman avesse sostato innanzi al cancello di accesso, prima della sua apertura, non più di 14’’; - in ogni caso, come non rientrasse nei suoi poteri il controllo dell’ordine pubblico al di fuori dell’impianto di gioco e dunque come dovesse trovare applicazione al caso in esame la preclusione di cui all’art. 11 comma 1 C.G.S. (preclusione per i fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo); - la necessità di ridimensionare la gravità dell’episodio all’origine della sanzione (peraltro unico nell’arco dell’intera giornata), anche alla luce del comportamento tenuto dalla propria dirigenza nei confronti della squadra ospite e degli sforzi profusi nel collaborare con le Forze dell’Ordine. Sulla base di tali motivi sollecitava l’annullamento della squalifica del campo di gara e la sua sostituzione con sanzione pecuniaria. Da contenersi, peraltro, nel minimo. L’appello del F.C. Messina, che prende le mosse da una motivazione della squalifica ritenuta inadeguata e contraddittoria nonché dall’applicazione di norma del C.G.S. giudicata erronea, e dunque dalla previsione di cui all’art. 33 comma 1 lettere b) e c) del C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. In effetti sembra esservi discrasia fra la versione dei fatti fornita dalla Questura di Messina e quanto riferito dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dal momento che il tempo di attesa del pullman della soc. Atalanta dinnanzi al cancello di ingresso allo stadio, prima della sua apertura, è stato indicato in 40’’ in un caso (v. attestazione del 31.3.2004) ed in un paio di minuti nell’altro. Con tutto ciò, anche ad ammettere che l’attesa si sia protratta per i 40’’ cronometrati dalla Questura sulla base dei filmati in suo possesso, non sembra che la divergenza con i 2’ circa tirati in ballo dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini rilevi più di tanto ai fini del decidere. Per ammissione della stessa società appellante (v. impugnazione), non è seriamente contestabile, infatti, che il tempo occorrente per l’apertura del cancello si aggiri attorno ai 14’’ e che i 40’’ durante i quali il pullman è dovuto rimanere all’esterno dello stadio (in balia, bisogna aggiungere, delle poco amichevoli attenzioni dei sostenitori locali) vanno ben al di là del tempo strettamente necessario. Ne costituiscono quasi il triplo o ancora di più se si considera che gli addetti del F.C. Messina avrebbero potuto dare prudenzialmente inizio alle operazioni di apertura del cancello già al primo avvicinarsi del mezzo della squadra ospite allo stadio. Come invece non hanno fatto, lasciando che il pullman sostasse nei pressi dell’ingresso per un tempo sensibilmente superiore allo stretto necessario e venisse preso di mira dal gruppo di esagitati sostenitori locali. Va da sé, così stando le cose, che l’esposizione dei tesserati della soc. Atalanta al lancio di oggetti da parte della tifoseria locale va fatta risalire all’inerzia degli addetti del F.C. Messina; inerzia che ha reso possibile la commissione dei fatti violenti; che si realizzasse una situazione di concreto e reale pericolo per l’incolumità pubblica e che uno dei calciatori della squadra ospite, il portiere Taibi, venisse colpito da una grossa pietra e subisse un certo danno all’incolumità fisica. Non può che esserne ritenuta oggettivamente responsabile il F.C. Messina perché il lancio di sassi e di oggetti vari all’indirizzo dei tes- serati della soc. Atalanta e le conseguenze che ne sono derivate per la loro incolumità sono stati possibili per la colpevole inerzia dei suoi addetti al servizio d’ordine. Vuoi dunque perché irrilevante l’imprecisione sui tempi in cui è incorso il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, vuoi perché i fatti si sono verificati nelle immediate vicinanze dello stadio (per l’esattezza in corrispondenza del cancello di accesso per i veicoli) e mentre il pullman della squadra ospite era in attesa di entrare, l’appello del F.C. Messina, come già anticipato, non può essere accolto. Non può esserlo neppure per ciò che riguarda la presunta impossibilità di applicare al caso in esame l’art. 11 C.G.S. per essersi verificati i fatti all’esterno dell’impianto sportivo. È pur vero che al momento di essere preso di mira dai sostenitori locali il pullman della squadra ospite si trovava all’esterno dello stadio, ma non è meno vero, come rilevato da ultimo, che il pullman stesso si trovava nella immediata prossimità dello stadio, dinnanzi al cancello di ingresso, in attesa di entrare e non vi è dubbio che per questa sua peculiarità l’area nella quale si sono verificati i fatti va considerata di stretta pertinenza dell’impianto sportivo, come tale rientrante sotto il controllo e la vigilanza della società di casa. Osservato che i motivi addotti dalla società appellante in merito alla presunta severità della sanzione inflitta attengono al merito, come tali da non potersi esaminare in questa sede, e che in ogni caso non appaiono condivisibili per le medesime ragioni fatte presenti nella decisione della Commissione Disciplinare (congruità della sanzione in relazione alla pericolosità del comportamento dei sostenitori, da un lato, ed alle attenuanti invocate, dall’altra); rilevati l’inammissibilità dei motivi addotti in ordine all’entità della sanzione e comunque la loro infondatezza, si stava osservando, l’appello proposto dal F.C. Messina va, come già scritto, respinto. A norma dell’art. 29 punto 13 C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina. Ordina di incamerarsi la tassa versata.
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