F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 8/4/04 APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI e 10.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 315 del’1.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 8/4/04 APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI e 10.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 del’1.4.2004) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 311 del 30 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti deliberava, ai sensi dell’art. 24 commi 3 e 5 lett. a) C.G.S., in merito alla regolarità della gara Lazio/Roma del 21.3.2004. Sulla base degli atti ufficiali di gara e della relazione inviata dal Capo dell’Ufficio Indagini, nella quale si dava conto delle dichiarazioni rilasciate da diversi tesserati all’organo inquirente federale, il Giudice Sportivo perveniva al convincimento che i fatti verificatisi nell’occasione, sfociati nella decisione dei calciatori di entrambe le squadre di non riprendere il giuoco e nella conseguente sospensione definitiva della gara disposta dall’arbitro, dovevano essere valutati quali circostanze eccezionali, non riconducibili a responsabilità di tesserati e Società. In applicazione dell’art. 12 comma 4 ultima parte del C.G.S. il Giudice Sportivo ordinava pertanto la ripetizione della gara. Con la stessa delibera il Giudice Sportivo, valutata la rilevanza sul piano disciplinare dei fatti avvenuti prima e durante la gara, comunque ascrivibili a responsabilità oggettiva delle due società, infliggeva alla Soc. Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l’ammenda di e3.000,00 ed alla Soc. Lazio l’ammenda di e51.500,00. Avverso la decisione proponeva reclamo con procedura di urgenza l’A.S. Roma, lamentando l’eccessività della sanzione, tenuto conto dei fatti eccezionali avvenuti durante la gara e delle circostanze attenuanti (in particolare la collaborazione prestata dalla reclamante alle forze dell’ordine al fine di prevenire condotte violente ed il proprio status di So- cietà ospitata), nonché della disparità di trattamento in relazione alla sanzione meno affitiva irrogata a carico della soc. Lazio. Nel gravame osservava inoltre che i suoi sostenitori avevano tenuto un comportamento esemplare in fase di deflusso e che nessuna ulteriore forma di collaborazione o di attività preventiva avrebbe potuto utilmente essere posta in essere, dal momento che si era verificata nell’occasione una causa di forza maggiore, tale da escludere ogni addebito a carico dell’A.S. Roma. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 315 dell’1 aprile 2004, respingeva il reclamo ed infliggeva all’A.S. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per due giornate effettive di gara, nonché l’ammenda di e 10.000,00, rilevando in motivazione che i sostenitori della Società reclamante avevano reiteratamente posto in essere, prima e durante la gara, condotte violente, oltre che intimidatorie nei confronti delle forze dell’ordine, di particolare gravità, provocando uno stato di crescente e drammatica tensione, tale da generare una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica. Osservava inoltre la Commissione Disciplinare che l’A.S. Roma rispondeva di tale condotte dei propri sostenitori nonostante fosse squadra ospitata, posto che tale qualità non ha valore scriminante ma può assumere rilievo solo ai fini dell’attenuazione della sanzione da irrogare. La Soc. Roma ha interposto appello contro la suddetta decisione chiedendo che la C.A.F. voglia riformare il provvedimento impugnato, commutando la squalifica del campo in una sanzione pecuniaria; in via subordinata disporre la riduzione ad una sola giornata della squalifica del campo; in via ulteriormente subordinata ridurre la squalifica del campo ad una giornata effettiva e commutare la seconda giornata in equa sanzione pecuniaria a carico della ricorrente. A sostegno del gravame deduce: a) l’erronea applicazione degli artt. 10 e 11 C.G.S. e la violazione delle norme connesse alla responsabilità oggettiva. Sostiene l’appellante che la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto conto che, ai sensi dell’art. 11 comma 1 C.G.S., la Società risponde per i fatti violenti dei propri sostenitori, commessi all’esterno dell’impianto sportivo, soltanto quando risulti violato il divieto di cui all’art. 10 comma 1, ovvero sussista la prova che la società stessa contribuisce e/o sovvenziona con interventi finanziari o di altra natura i tifosi organizzati. Inoltre, non sarebbe stata considerata, al fine della non applicazione o quanto meno attenuazione delle sanzioni secondo il disposto dell’art. 11 comma 6 C.G.S., la concreta collaborazione fornita alle forze dell’ordine dalla Società ricorrente, pur in presenza dei limiti e delle difficoltà derivanti dalla sua qualità di Società ospitata, esentata dall’obbligo di mantenimento dell’ordine pubblico che grava invece per regolamento sulla Società ospitante; b) l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente vi sarebbe contraddizione tra l’affermazione di responsabilità della Soc. Roma per condotte intimidatorie dei suoi sostenitori e la sostanziale ininfluenza della condotta dei tre tifosi romanisti entrati sul terreno di giuoco sulla decisione dell’arbitro di sospendere la gara, come ritenuto dal Giudice Sportivo e dall’ordinanza 25.3.2004 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, ove si legge tra l’altro che è “...inverosimile ritenere che tale clima (di tensione, n.d.r.) sia stato creato, all’interno di uno stadio gremito di ottantamila spettatori, dai tre indagati”. Altro profilo di contraddizione consisterebbe, secondo l’appellante, nella mancata valutazione, al fine dell’esclusione o quanto meno dell’attenuazione della sanzione, della fattiva collaborazione dei dirigenti dell’A.S. Roma con i responsabili dell’ordine pubblico, sebbene tale collaborazione non sia stata negata né dal Giudice Sportivo né dalla Commissione Disciplinare. Infine, la ricorrente contesta, ampliando argomentazioni svolte nella precedente fase del procedimento, l’applicabilità della responsabilità oggettiva nei confronti della A.S. Roma alla quale, nella qualità di società ospitata, non potrebbe essere addebitata neppure una “culpa in vigilando” in ordine alle condotte dei propri sostenitori, spettando esclusiva- mente alla Società ospitante il compito di adottare misure idonee al mantenimento dell’ordine pubblico. La C.A.F. ritiene che il ricorso debba essere respinto, con incameramento della tassa. In ordine al motivo di appello sub a) la decisione della Commissione Disciplinare è immune da vizi, avendo correttamente applicato la disposizione dell’art. 11 n. 1 C.G.S. che prevede sanzioni a carico della Società per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l’incolumità fisica di una o più persone. Soltanto per i fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo la responsabilità sussiste a condizione che “risulti violato il divieto di cui all’art. 10 comma 1”. Orbene, risulta chiaramente dagli atti ufficiali utilizzati nelle precedenti fasi di giudizio che le condotte violente ascrivibili ai sostenitori dell’appellante, dalle quali è derivata (secondo l’incensurabile valutazione del giudice di merito) una situazione di pericolo per l’incolumità di più persone, sono state poste in essere all’interno dell’impianto sportivo, sia prima dell’inizio della gara, sia nel corso dell’intero primo tempo della stessa. Non ha quindi alcun fondamento la doglianza riguardante il mancato accertamento della violazione del divieto imposto dall’art. 10 comma 1 C.G.S. poiché tale disposizione si riferisce, come sopra precisato, esclusivamente ai fatti verificatisi al di fuori dell’impianto sportivo. È pienamente condivisibile, per contro, la valutazione espressa dai primi giudici circa la gravità del “contesto intimidatorio” creatosi durante la gara soprattutto a causa dei comportamenti tenuti dai sostenitori della Società Roma, caratterizzati dalla reiteratezza, della collettività e dalla concreta pericolosità per l’incolumità delle persone. Nel quadro così delineato dalla Commissione Disciplinare non hanno evidentemente un peso deterinante l’abusivo ingresso nel campo per destinazione di tre sostenitori della Roma e l’invito dagli stessi rivolto al capitano della squadra di non riprendere il giuoco. È quindi irrilevante, anche ai fini della determinazione della sanzione, la circostanza che né il Giudice Sportivo, né il G.I.P. del Tribunale di Roma, abbiano attribuito all’intervento dei tre tifosi efficacia causale decisiva sulla decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara. Infatti è evidente che il pericoloso clima di tensione, cui fanno riferimento il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare, era già stato creato e progressivamente alimentato in precedenza dalle reiterate condotte aggressive, minacciose e violente poste in essere dai sostenitori della Società appellante, di cui si è detto sopra. Passando all’esame del motivo di gravame sub b), si osserva che l’attenuante relativa al comportamento di positiva collaborazione comunque tenuto dai dirigenti della Società Roma è già stata considerata dalla Commissione Disciplinare. Proprio in seguito alla concessione della suddetta attenuante la squalifica del campo, rideterminata dalla Commissione Disciplinare, con riferimento alla eccezionale gravità dei fatti, in tre giornate effettive di gara oltre all’ammenda di e 15.000,00, è stata poi contenuta in due giornate effettive di gara e nell’ammenda di e 10.000,00. La riduzione di un terzo applicata dalla Commissione Disciplinare appare quindi del tutto congrua e correttamente motivata. Sono prive di fondamento, infine, le doglianze relative all’applicazione nel caso di specie della responsabilità oggettiva, fondate sul rilievo che alla ricorrente, in qualità di società ospitata, non potrebbe essere addebitata alcuna “culpa in vigilando”. Infatti la responsabilità oggettiva si applica, per definizione, anche prescindendo dall’accertamento di colpa ed opera, nel caso previsto dall’art. 11 n. 1 C.G.S. nei confronti di entrambe le Società impegnate nella competizione agonistica, come si rileva dal testo della disposizione che, riferendosi genericamente alle “Società” non distingue tra ospitante e ospitata. Anche sul punto, pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è correttamente motivata, in conformità con la vigente normativa, e deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma. Ordina di incamerarsi la tassa versata.
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