F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DEL SIG. OLIVIERI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 325 dell’8.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DEL SIG. OLIVIERI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 325 dell’8.4.2004) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 325 dell’8 aprile 2004, confermava la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2004, inflitta al vice presidente del Pescara Calcio s.p.a., Olivieri Antonio, dal Giudice Sportivo presso la predetta Lega, per comportamento scorretto, minaccioso e violento (consistito in insulti, minacce e in uno sgambetto) nei confronti del direttore della gara Pescara/Messina del 27.3.2004. Avverso questa decisione l’Olivieri proponeva appello alla C.A.F., richiedendo la riduzione dell’inibizione “a pena più mite”. L’appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, adeguatamente valutato l’entità della sanzione inflitta, rapportandola, in modo condivisibile, all’effettiva entità della gravità del comportamento del ricorrente e al conseguente grado di lesione del bene protetto dalla norma. Per quanto concerne il “1° episodio” l’Olivieri sostiene nei motivi di appello che le frasi da lui pronunciate nei confronti del direttore di gara (“vedi di fare le cose per bene” e “altri- menti poi vedi”) non avevano un contenuto minaccioso ma costituivano “un invito deciso diretto all’Arbitro, affinché sanzionasse in ugual modo le infrazioni commesse da entrambe le squadre” e non erano, quindi, in grado di “creare una vera e propria intimidazione”. Il rilievo non è condivisibile. La minaccia nei confronti del direttore di gara è, infatti, consistita, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, nella pronuncia della predetta frase, a seguito dell’invito a tenere un comportamento più corretto in panchina. La frase non può non essere, quindi, che interpretata nel suo senso letterale e logico e cioè, come una minaccia al direttore di gara, nel caso non avesse arbitrato come era nei desideri dell’Olivieri. L’espressione “poi vedi” fa riferimento a delle conseguenze imprecisate, ma certamente disdicevoli, che si sarebbero verificate in caso di mancato accogimento della “richiesta” (nei motivi, comunque, non è fornita una spiegazione alternativa di questa specifica frase). Il fatto che le frasi “non siano state accompagnate (almeno in un primo momento) da atti e comportamenti idonei a creare una vera e propria intimidazione” ha avuto influenza nella quantificazione della sanzione, relativamente a questo primo episodio. Per quanto concerne, poi, “lo sgambetto”, relativo al 2° episodio, l’Olivieri sostiene che si è trattato di “un’evenienza accidentale e occasionale, dovuta anche alla partecipazione di più persone in loco”. Anche questa tesi non può essere condivisa stante la versione del fatto fornita dal direttore di gara che fa sicuro riferimento alla volontarietà dello sgambetto, peraltro, accompagnato dalla frase: “lo sai perché non ti picchio stasera? Perché mi fai schifo?” che ha fatto da cornice al predetto atto violento. Lo sgambetto, quindi, ha avuto, come si è detto, un evidente contenuto aggressivo, minaccioso e violento. Tanto premesso la quantificazione della sanzione è corretta. Le doglianze difensive sul punto sono generiche e non tengono conto del ruolo di vice presidente e dirigente accompagnatore dell’Olivieri, che avrebbe dovuto indurlo a ben altro comportamento, idoneo ad evitare di correre il concreto rischio di scatenare reazioni inconsulte di altri tesserati contro il direttore di gara e dei precedenti disciplinari specifici a suo carico, evidenziati dalla Commissione Disciplinare. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Olivieri Antonio. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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