F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 50.000,00 CON DIFFIDA A SEGUITO DELLA GARA PERUGIA/INTERNAZIONALE DELL’11.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 364 del 6.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 50.000,00 CON DIFFIDA A SEGUITO DELLA GARA PERUGIA/INTERNAZIONALE DELL’11.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 364 del 6.5.2004) Con ricorso inviato il 13.5.2004, l’A.C. Perugia, proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare con cui era stato respinto l’appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata inflitta alla Società la sanzione dell’ammenda di euro 50.000 con diffida, in relazione ai fatti seguiti alla gara Perugia/Internazionale dell’11.4.2004, a seguito dei quali il calciatore Vieri, della squadra ospitata era stato attinto al capo, mentre si trovava ancora all’interno dell’impianto di gioco, da una bottiglia lanciata dall’esterno dello stesso impianto e aveva riportato una ferita al capo, di qualche entità. Il fulcro del ricorso, ferma la ricostruzione dei fatti descritti, e non contestata, va ravvisato nella applicazione dell’art. 11, 1° comma C.G.S. operata dalla Commissione Disciplinare benché la condotta produttiva dell’evento lesivo sia stata realizzata all’esterno dell’impianto. Inoltre, ci si duole del fatto che, stante che l’episodio si era verificato circa due ore dopo la conclusione della gara, tanto comporterebbe che il tutto si sarebbe verificato per motivi estranei alla gara stessa e toglierebbe ogni certezza circa la identificazione (presunta) del lanciatore in un tifoso del Perugia. Partendo da quest’ultimo profilo, appare quanto meno inconferente parlare di estraneità alla gara, quando risulta che erano accaduti in precedenza altri episodi di ostilità nei confronti della società ospitata, la comitiva della stessa non aveva ancora lasciato l’impianto di gioco e le forze dell’ordine erano ancora presenti sul posto. Quanto poi al rilievo, condivisibile, del Giudice Sportivo circa la carenza di rilievi specifici da muovere al Perugia al riguardo, tanto non implica affatto una contraddizione, ma esplicita una attenuante di cui si è tenuto conto. Rilevato quindi che tutti gli elementi indiziari evidenziati, convergenti e coincidenti, consentono di escludere sia che il fatto sia avvenuto per motivi estranei alla gara, sia che il lancio possa non essere stato compiuto da uno o più sostenitori del Perugia, è evidente che la reclamante incorre in un equivoco allorché confonde la condotta della Società con il comportamento di chi ha causato l’evento: conclusivamente, sul punto deve affermarsi che i fatti sono avvenuti per motivi afferenti alla gara, commessi da sostenitori del Perugia e che se la condotta della Società appare esente da specifici rilievi, tanto può costituire un’attenuante ma non elide la gravità del fatto violento. Venendo ora a dire del rilievo secondo cui il fatto sarebbe avvenuto all’esterno dell’impianto di gioco, donde l’inapplicabilità dell’art. 11, 1° comma, C.G.S., va evidenziato come la costante giurisprudenza di questa Commissione, ma anche i principi generali dell’ordinamento non solo sportivo, ha sempre distinto tra condotta (verificatasi al di fuori dell’impianto) ed evento (verificatosi senza dubbio alcuno all’interno dell’impianto). Tale distinzione è originata dalla ratio stessa della normativa, che è tesa ad evitare che eventi violenti e causativi di danno che abbiano prodotto conseguenze all’interno dell’impianto, sfuggano alla responsabilità oggettiva della società perché la relativa condotta è stata posta in essere fuori. A parte la inaccettabile differenziazione che potrebbe ingenerarsi a seconda della struttura degli impianti, una interpretazione del genere rischierebbe di vanificare il senso stesso della severa, ma ineludibile regola della responsabilità oggettiva, che costituisce l’unico attuale baluardo teso distogliere da comportamenti violenti i sostenitori delle squadre impegnate nella partita. Non v’ha dubbio che l’evento si è verificato all’interno dell’impianto, per cui non risulta applicabile nella fattispecie l’art. 10, 1° comma, C.G.S. e ciò in ragione delle argomentazioni sin qui svolte. Ogni altra considerazione circa la maggiore o minore gravità del danno riportato dal Vieri appare ultronea, atteso che tanto potrebbe configurare attenuanti, che, attesa la richiesta di annullamento della decisione della Commissione Disciplinare senza subordinate, non possono più esplicare efficacia alcuna, stante anche che lo stesso Giudice Sportivo, sia pure sotto altri profili, ha applicato circostanze diminuenti. Il ricorso va pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Perugia di Perugia e dispone incamerarsi la tassa versata.
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