F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03 RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA 0-3 DELLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE C ISERNIA/FROSINONE DEL 20.8.2003, L’AMMENDA DI e 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/CIT del 3.9.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03
RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DI
PERDITA 0-3 DELLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE C ISERNIA/FROSINONE
DEL 20.8.2003, L’AMMENDA DI e 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO
IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 23/CIT del 3.9.2003)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società Isernia e Frosinone
che ebbero a partecipare alla gara di Coppa Italia Girone “O” Isernia/Frosinone del
20.8.2003; nonché l’ammenda di euro 5.000,00 ognuna e la penalizzazione di un punto in
classifica per aver i giocatori di entrambe le squadre rinunciato a proseguire la disputa
della gara (C.U. n. 16 del 21 agosto 2003).
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, su reclamo di
entrambe le società che chiedevano un riesame di tutta la vicenda ed una interpretazione
della cosa in senso favorevole (Isernia), e il ripristino del risultato di parità conseguito
sul campo ed il conseguente annullamento delle sanzioni accessorie (il Frosinone),
rigettava il reclamo così riunito presentato dalle società (Com. Uff. n. 23 del 3 settembre
2003).
Si appellava a questa Commissione d’Appello Federale il Frosinone Calcio sottolineando,
indipendentemente dalla mancanza di buon senso da parte di tutti, l’errore
tecnico commesso dal Direttore di gara il quale, sospeso l’incontro al 49° e 23’’ della
seconda parte dello stesso (erano stati concessi 5’ di recupero) per prestare soccorsi
necessari ad un calciatore seriamente e gravemente infortunato, constatato che i capitani
delle rispettive squadre, benché pressantemente invitati dallo stesso a riprendere
il gioco dopo che i sanitari avevano completato il loro intervento, si erano rifiutati di
portare a termine la gara sottoscrivendo una comune dichiarazione, motivata sul grave
infortunio e i pochi secondi restanti al termine del recupero concesso, mai aveva fischiato
la ripresa del gioco e mai aveva regolarmente posto fine alla gara con il triplice
fischio di chiusura: pertanto, sosteneva, non si verte nella situazione di rinuncia a
proseguire l’incontro.
Chiedeva quindi la cassazione della decisione della Commissione Disciplinare ripristinando
il risultato di parità conseguito sul campo con il conseguente annullamento delle
sanzioni accessorie; in subordine, non vertendosi comunque in una situazione di rinuncia
a proseguire la gara, chiedeva l’annullamento della sanzione pecuniaria.
All’odierna udienza si presentava il solo rappresentante dell’Isernia il quale, anche se
cointeressato, veniva dichiarato NON legittimato ad esporre proprie conclusioni non avendo
presentato l’appello nei termini previsti dall’art. 33 C.G.S..
L’appello presentato dal Frosinone Calcio va respinto.
Indipendentemente dalla giusta osservazione della Commissione Disciplinare che,
pur comprendendo che il rifiuto di continuare la gara a pochi secondi dal termine - peraltro
prorogato di 5’ - derivava da un episodio particolarmente drammatico, rilevava come
“con un po’ di buon senso da parte di tutti e con il rispetto delle norme la partita si sarebbe
potuta concludere”, risulta dal referto arbitrale e dalla documentazione agli atti che entrambe
le squadre hanno rinunciato a proseguire la gara, anche se al termine del prolungamento
della stessa di ulteriori 5’ mancavano solo 27 secondi.
E l’art. 53 N.O.I.F. punto 2 impone in tali circostanze la perdita della gara per 0-3,
un punto di penalizzazione in classifica; ed il punto 11 del Comunicato Ufficiale n. 4 del
2 luglio 2003 prevece, oltre alle sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. l’ammenda di euro
5.000,00.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio
di Frosinone e dispone incamerarsi la tassa versata.
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