F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELLA POL. ROSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 30.4.2004 AL SIG. LONGO CLEMENTE, 4 GARE AL CALCIATORE ANGELONI ALESSIO, 3 GARE AL CALCIATORE CICCINELLI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 30/TB del 29.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO DELLA POL. ROSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE
RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 30.4.2004 AL SIG. LONGO CLEMENTE,
4 GARE AL CALCIATORE ANGELONI ALESSIO, 3 GARE AL CALCIATORE
CICCINELLI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 30/TB del 29.12.2003)
La Polisportiva Rosetana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. 36/TB
del 14 gennaio 2004 relativa alla squalifica inflitta all’allenatore Longo Clemente e ai calciatori
Angeloni Alessio e Ciccinelli Daniele. Con il suesposto reclamo si sostiene che i
fatti non si sono svolti nel modo descritto dall’arbitro e si chiede la revoca delle suddette
squalifiche.
Rileva la C.A.F. che ai sensi dell’art. 33 punto 1 C.G.S. non è possibile dare accesso,
in questa sede, ad un nuovo giudizio di merito, onde il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dalla Pol. Rosetana di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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