F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 12/3/04 APPELLO DELL’U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE ASCOLI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 191/C del 3.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 12/3/04 APPELLO DELL’U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE ASCOLI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 191/C del 3.3.2004) La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 191/C del 3 marzo 2004, riduceva, di una giornata di gara, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara, inflitta al calciatore Nicola Ascoli, dal Giudice Sportivo, in data 17.2.2004. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l’odierna ricorrente, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto. Nel ricorso si sostiene, sostanzialmente, che non è stata adeguatamente valutata “la carenza di qualsiasi connotato di violenza, nell’atto dell’Ascoli, anche in merito alla volontarietà dell’azione (avere spinto verso il basso, con entrambe le mani, ripetutamente, quelle del direttore di gara, per impedirgli di estrarre il cartellino rosso e di comunicargli il provvedimento di espulsione)” e che, invece, l’Ascoli “non aveva la benché minima intenzione di offendere il decoro e il prestigio dell’arbitro e che, nel caso specifico, si è trattato solo di un gesto istintivo, per una decisione tecnica non condivisa”. Ne consegue che l’infrazione deve essere considerata “a tutti gli effetti, come una semplice irriguardosa forma di protesta, certamente, censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta”. A sostegno di ciò, la ricorrente evidenziava che l’Ascoli, dopo l’espulsione, lasciava il terreno di gioco, senza porre in essere comportamenti, in alcun modo, sanzionabili e concludeva chiedendo “una congrua riduzione della squalifica inflitta” al suo predetto tesserato. L’appello è fondato e deve essere accolto, nel senso e nei limiti che seguono. Il calciatore Ascoli, mentre stava per essere espulso dal direttore di gara, poneva in essere, nei suoi confronti, il comportamento descritto in precedenza. La Commissione Disciplinare ritiene che “la gravità del fatto è insita nella violenza esercitata, nei confronti del direttore di gara, al quale si è, addirittura, impedito di estrarre il cartellino rosso dalla tasca”. La Commissione non condivide questa affermazione. È fuori questione che cercare di impedire al direttore di gara di estrarre dalla tasca il cartellino rosso, afferrandogli le mani, è un fatto da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave, sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico e della possibilità che, da esso, potevano derivare incidenti di varia natura, tra il pubblico o tra gli stessi calciatori. Ma, ai fini disciplinari che, qui, interessano, si deve avere, anche, riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore. La Commissione ritiene che, sotto questo aspetto, l’Ascoli non abbia avuto intenzione di mancare di rispetto e di essere irriguardoso, nei confronti del direttore di gara, ma che, piuttosto, abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo, dovuta al disappunto di essere stato espulso, in una gara contro una squadra al vertice della classifica e, quindi, per lui, molto importante. Valutati questi elementi e tenuto conto che l’Ascoli ha lasciato, successivamente, il campo, senza creare ulteriori problemi, la sanzione della squalifica può essere ridotta di una giornata di gara. La tassa deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Catanzaro di Catanzaro, riduce a n. 3 giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ascoli Nicola. Ordina restituirsi la tassa versata.
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