F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 270/C del 12.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 270/C del 12.5.2004) In seguito alla disputa della gara Ragusa/Isernia del 10 aprile 2004, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, rilevato che dagli atti ufficiali risultava che l’arbitro, mentre si apprestava ad uscire dal terreno di giuoco dopo il termine della gara, era stato circondato, ingiuriato e ripetutamente colpito dall’allenatore del Ragusa Sig. Rosario Foti e da alcuni “addetti alla sicurezza dell’impianto” individuati perché compresi nell’elenco consegnato all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro, deliberava, con provvedimento del 20 aprile 2004, di squalificare fino a tutto il 30 aprile 2005 il campo di giuoco della Società Ragusa; di inibire il Signor Antoci Giuseppe, dirigente della Società Ragusa, a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 31 ottobre 2004; di squalificare il Signor Foti Rosario, allenatore della Società Ragusa, fino a tutto il 30 giugno 2008. L’U.S. Ragusa proponeva reclamo avanti la Commissione Disciplinare deducendo, quanto alla squalifica del campo, che il Giudice Sportivo nel determinare la sanzione, non aveva tenuto in alcuna considerazione una serie di circostanze che comportavano una considerevole attenuazione della responsabilità oggettiva della reclamante, quali il regolare svolgimento della gara, la buona condotta tenuta dalla Società nell’ultimo biennio, la fattiva collaborazione offerta dal Presidente Antoci nell’opera di protezione dell’arbitro, non percepita dallo stesso per la veloce sequenza dei fatti; la tutela posta fisicamente in essere nei confronti dell’arbitro dai calciatori Ferrara e Infantino, la circostanza che la bottiglietta d’acqua che aveva colpito l’arbitro al capo era stata lanciata da distanza considerevole e non era quindi frutto di premeditazione, la protezione del direttore di gara da parte del dirigente addetto all’arbitro Giuseppe Scribano e dal direttore generale del Ragusa Marcello Pitino, la considerazione, espressa nel referto del direttore di gara, che parte delle intemperanze sarebbero state neutralizzabili se si fosse provveduto ad una migliore gestione del servizio pubblico da parte del dirigente delle forze di polizia. In ordine alla squalifica dell’allenatore Foti, la reclamante asseriva che questi si era limitato ad aggredire verbalmente l’arbitro ma non lo aveva colpito con un pugno, come si poteva evincere da un filmato offerto in visione, dovendosi attribuire ad altra persona il colpo alla schiena avvertito dall’arbitro e dallo stesso descritto nel referto. La Commissione Disciplinare, con delibera del 12 maggio 2004, accoglieva parzialmente il reclamo della U.S. Ragusa Calcio, riducendo la squalifica del terreno di gioco a tutto il 31.12.2004; riduceva la squalifica irrogata all’allenatore Rosario Foti sino a tutto il 30.9.2004; confermava l’inibizione irrogata dal Giudice Sportivo al Presidente Giuseppe Antoci. Propone appello la Società Ragusa eccependo che i primi giudici non avrebbero correttamente valutato nel graduare la sanzione, l’esclusione, emersa dalla visione dei filmati televisivi, di ogni responsabilità del Foti in ordine al colpo alla schiena subito dall’arbitro; che non sarebbe stata tenuta in considerazione l’attenuata gravità del lancio di una bottiglietta d’acqua che aveva colpito l’arbitro alla nuca; che la Commissione Disciplinare non avrebbe neppure menzionato nella propria motivazione la “particolare tenuità” delle lesioni riportate dal direttore di gara; infine, che la sanzione inflitta alla ricorrente avrebbe subito un “imprevisto aggravamento” per la disputa in campo neutro della gara valevole per i play-out. La C.A.F. osserva che il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto. Si deve premettere che l’accertamento dei fatti effettuato nei primi due gradi di giudizio sulla base dei referti degli ufficiali di gara, dei supplementi resi dall’arbitro e da un assistente e dei filmati televisivi prodotti dalla Società Ragusa, è insindacabile in questa sede. Non ha peraltro fondamento l’affermazione della ricorrente che la Commissione Disciplinare avrebbe accertato “che il direttore di gara ha subito un solo colpo alla schiena e non due”. Emerge infatti chiaramente dalla lettura degli atti e della motivazione della delibera impugnata che tutti gli episodi refertati e posti a base della delibera del Giudice Sportivo hanno trovato conferma in sede di gravame avanti la Commissione Disciplinare. L’unico elemento nuovo emerso in secondo grado attiene alla responsabilità del Foti. A tale riguardo la Commissione Disciplinare ha rilevato che “quanto al primo colpo avvertito dall’arbitro, dai due filmati non emergono elementi tranquillizzanti per affermare che il colpo sia stato vibrato dal Foti, che anzi figura in posizione distanziata, e cioè in posizione tale da non poter attingere il direttore di gara”. Non possono quindi trovare ingresso in sede di appello i rilievi dell’appellante in merito al preteso ridimensionamento della gravità del lancio di una bottiglietta d’acqua che colpiva l’arbitro alla nuca ed alla pretesa tenuità delle lesioni riportate dal direttore di gara, quest’ultima chiaramente smentita dalle certificazioni mediche in atti. Ciò premesso in ordine all’accertamento dei fatti, la C.A.F. ritiene che la delibera della Commissione Disciplinare sia stata correttamente motivata in punto di determinazione dell’entità della sanzione di squalifica del campo, con l’applicazione di tutte le attenuanti invocate dalla Società Ragusa, relative alla regolarità di svolgimento della gara, ai buoni precedenti disciplinari della Società nell’ultimo biennio, alla protezione offerta all’arbitro dai calciatori Ferrara e Infantino ed infine al fatto che la discutibile gestione dell’ordine da parte della polizia aveva legittimato la presenza in campo di alcuni addetti del Ragusa, tali Carmelo Cannata e Carmelo Azzone che avevano rispettivamente attinto il direttore di gara con un pugno alla schiena e con una bottiglietta al collo, facendo stramazzare a terra. Le argomentazioni addotte dalla Commissione Disciplinare appaiono immuni da censura e vengono condivise da questa Commissione. Infine, di nessun pregio appare l’argomento relativo al presunto aggravamento consistente nella disputa in campo neutro della gara di spareggio play-out, essendo risaputo che, a termini di regolamento e in applicazione dei principi di prevenzione e di afflittività, la squalifica a tempo del campo di gioco si applica a tutte le gare disputate nel periodo sanzionato, comprese quelle la cui effettuazione non poteva essere prevista nel momento di irrogazione della sanzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Ragusa di Ragusa e dispone incamerarsi la tassa versata.
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