F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DELLA S.S. ARBUS AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE MILIA GRAZIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. – Com. Uff. n. 12 del 12.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DELLA S.S. ARBUS AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE MILIA GRAZIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 12.11.2003) La S.S. Arbus ha proposto ricorso per revocazione contro la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 2 stagione 2003/2004, che l’ha dichiarata obbligata a pagare all’allenatore Milia Graziano la somma di euro 6.494,14 a saldo delle spettanze dallo stesso maturate per la stagione 2002/2003. Sostiene la ricorrente che il Collegio Arbitrale avrebbe commesso molteplici “errori di fatto” ed in particolare: 1) non avrebbe rilevato l’improcedibilità del ricorso del Milia per mancata indicazione del nominativo del proprio arbitro; 2) avrebbe erroneamente utilizzato quale elemento di prova un contratto contrastante con quello ritualmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti; 3) avrebbe infine errato nel calcolo delle somme ancora dovute al Milia, sia pure in forza della scrittura datata 20 agosto 2002, modificativa di quella originariamente depositata in Lega. Il rimedio della revocazione contro la delibera del Collegio Arbitrale sarebbe quindi ammessa, nel caso di specie, in forza dell’art. 9 punto d) del “Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale”. La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile. Avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che sono per regolamento definitive e quindi non impugnabili, è ammesso esclusivamente il rimedio straordinario della revocazione nelle ipotesi tassativamente elencate nell’art. 9 del Regolamento, l’ultima delle quali (“d/ se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto”) è quella invocata dalla Società ricorrente. L’errore di fatto sussiste, per consolidato orientamento giurisprudenziale, allorquando il giudicante sia incorso in un evidente ed oggettivo errore di percezione in ordine all’esistenza od inesistenza di un fatto e tale errore di percezione sia risultato determinante ai fini della decisione. Il ricorso della S.S. Arbus contesta invece al Collegio Arbitrale la violazione di norme federali, contenute nel “Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale” e nelle N.O.I.F., violazione che non ha alcuna attinenza con l’errore di fatto come sopra definito, riguardando piuttosto presunti errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere soltanto fatti valere quei mezzi ordinari di impugnazione che non sono invece esperibili, come si è detto, avverso le decisioni del Collegio Arbitrale. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.S. Arbus di Arbus Cagliari e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it