F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DELLA S.S. ARBUS AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE MILIA GRAZIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. – Com. Uff. n. 12 del 12.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03
APPELLO DELLA S.S. ARBUS AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA
CON L’ALLENATORE MILIA GRAZIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della
L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 12.11.2003)
La S.S. Arbus ha proposto ricorso per revocazione contro la decisione del Collegio
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 2 stagione 2003/2004,
che l’ha dichiarata obbligata a pagare all’allenatore Milia Graziano la somma di euro
6.494,14 a saldo delle spettanze dallo stesso maturate per la stagione 2002/2003.
Sostiene la ricorrente che il Collegio Arbitrale avrebbe commesso molteplici “errori di
fatto” ed in particolare: 1) non avrebbe rilevato l’improcedibilità del ricorso del Milia per
mancata indicazione del nominativo del proprio arbitro; 2) avrebbe erroneamente utilizzato
quale elemento di prova un contratto contrastante con quello ritualmente depositato
presso la Lega Nazionale Dilettanti; 3) avrebbe infine errato nel calcolo delle somme ancora
dovute al Milia, sia pure in forza della scrittura datata 20 agosto 2002, modificativa di
quella originariamente depositata in Lega.
Il rimedio della revocazione contro la delibera del Collegio Arbitrale sarebbe quindi
ammessa, nel caso di specie, in forza dell’art. 9 punto d) del “Regolamento per il funzionamento
del Collegio Arbitrale”.
La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile.
Avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che sono per regolamento definitive e
quindi non impugnabili, è ammesso esclusivamente il rimedio straordinario della revocazione
nelle ipotesi tassativamente elencate nell’art. 9 del Regolamento, l’ultima delle quali
(“d/ se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto”) è quella invocata dalla Società
ricorrente.
L’errore di fatto sussiste, per consolidato orientamento giurisprudenziale, allorquando
il giudicante sia incorso in un evidente ed oggettivo errore di percezione in ordine all’esistenza
od inesistenza di un fatto e tale errore di percezione sia risultato determinante ai
fini della decisione.
Il ricorso della S.S. Arbus contesta invece al Collegio Arbitrale la violazione di norme
federali, contenute nel “Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale” e nelle
N.O.I.F., violazione che non ha alcuna attinenza con l’errore di fatto come sopra definito,
riguardando piuttosto presunti errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche
sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere soltanto fatti valere quei
mezzi ordinari di impugnazione che non sono invece esperibili, come si è detto, avverso
le decisioni del Collegio Arbitrale.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla
S.S. Arbus di Arbus Cagliari e dispone incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DELLA S.S. ARBUS AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE MILIA GRAZIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. – Com. Uff. n. 12 del 12.11.2003)"