F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELL’A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ALESSANDRO RENICA FINO ALL’11.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 86 del 22.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
APPELLO DELL’A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ALESSANDRO RENICA FINO
ALL’11.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n.
86 del 22.1.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 gennaio 2004, confermava all’allenatore
Renica Alessandro dell’A.C. Chioggia, la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo
presso il predetto Comitato, della squalifica fino all’11.2.2004, per avere pronunciato nel
corso della gara A.C. Chioggia/Real Montecchio del 4.1.2004, frasi offensive della reputazione
del direttore di gara.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l’A.C. Chioggia, articolando
una serie di motivi in fatto.
Preliminarmente, va osservato che l’appello è inammissibile, ex art. 33 comma 1
C.G.S., trattandosi di terzo grado di giudizio, che investe questioni di mero fatto.
Consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
C. Chioggia Sottomarina di Chioggia (Venezia), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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