F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DEL CALCIATORE MALDONADO RUBENS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DEL CALCIATORE MALDONADO RUBENS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 342 del 21 aprile 2004, infliggeva al calciatore Maldonado Rubens, tesserato per il Venezia Calcio, la sanzione della squalifica fino al 15.4.2005, per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del direttore della gara Messina/ Venezia del 17.4.2004. Appare opportuno, preliminarmente, inquadrare il fatto come risulta dalla delibera del Giudice Sportivo: “al 34’ del secondo tempo, dopo che l’Arbitro aveva assegnato un calcio di rigore contro il Venezia, Maldonado si scagliava contro il Direttore di gara, urlandogli una frase irriguardosa. Nell’occasione il calciatore colpiva, con forza, il Direttore di gara sullo stinco della gamba destra; poi, spingeva l’Arbitro e subito dopo, lo colpiva, nuovamente, con altri due calci, sempre sullo stinco, con minore intensità rispetto al primo. Infine schiacciava, intenzionalmente, con una scarpa il piede sinistro dell’Arbitro. Il primo calcio provocava una piccola contusione sulla gamba sinistra, con dolore che si protraeva per circa dieci minuti. Il pestone provocava un forte dolore con ematoma sul collo del pie- de sinistro, schiacciato dai tacchetti dello scarpino del calciatore. Il dolore si protraeva per ben due giorni”. Avverso questa decisione il Maldonado proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, eccependo, dopo avere sostenuto che “il suo comportamento è senza dubbio da sanzionare”, l’“eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione irrogata” sulla base di tutta una serie di rilievi mossi alla decisione del primo giudice, evidenziando, tra l’altro, “la mancanza di ogni conseguenza fisica in danno dell’Arbitro, che possa ritenersi tale da giustificare l’entità della pena irrogata” e contestando un’asserita “presunta furbizia del giocatore, per avere questi cercato di coprire con furbizia l’offensività del gesto, sferrando calci in zona tibiale e pestoni”. Il Maldonado sosteneva di “avere posto, evidentemente, in essere condotte volte piuttosto a intimidire e ‘punire’ simbolicamente il direttore di gara, senza alcuna intenzione di lederne sensibilmente l’integrità fisica o cagionargli conseguenze pregiudizievoli” e negava di avere agito con premeditazione, “essendo il comportamento aggressivo scaturito da un ‘raptus’ dovuto alla ‘trance’ agonistica”, alla delusione rispetto al complesso di decisioni prese dal signor Palanca, nell’arco dell’intera gara. La Commissione Disciplinare, dopo avere puntualmente ripercorso le tappe del procedimento riteneva, preliminarmente, “con riguardo alla condotta posta in essere dal calciatore Maldonado, di dovere senz’altro, condividere il giudizio di straordinaria gravità espresso dal primo giudice”. Non si è, infatti trattato di una semplice reazione scomposta ed incontrollata, quanto di un’aggressione nei confronti dell’arbitro, attuata con molteplici gesti violenti, ripetuti in rapida successione: un calcio alla gamba, una leggera spinta, altri due calci alla gamba, un pestone al piede sinistro. Soprattutto la ripetizione degli atti aggressivi appare censurabile, siccome sintomatica di una pervicace volontà di procurare al direttore di gara dolore fisico e lesioni personali: obiettivo perfettamente raggiunto, atteso che - a smentita dell’interessata logica difensiva, volta a minimizzare le conseguenze fisiche dell’aggressione - risulta dagli atti ufficiali che l’arbitro ebbe a provare intenso dolore fisico (protrattosi per circa due giorni) ed a riportare vere e proprie lesioni fisiche (ematoma, contusione). Va, dunque, confermato il giudizio di eccezionale gravità dell’episodio, avendo il calciatore dimostrato, al di là delle, tutto sommato, lievi conseguenze fisiche riportate dall’arbitro, una inaccettabile riluttanza a rispettare le decisioni del direttore di gara ed una riprovevole incapacità a controllare le proprie reazioni emotive, con ciò ponendosi in insanabile contrasto con i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare la condotta dei tesserati nel contesto agonistico”. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione Disciplinare confermava la sanzione inflitta. Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare il Maldonado proponeva ricorso alla C.A.F. richiedendo la riduzione della squalifica a sei mesi “ovvero in quella che verrà ritenuta di giustizia, anche unitamente a sanzione pecuniaria”. Preliminarmente va ricordato che la Commissione Disciplinare, come organo di seconda istanza, può modificare o integrare il giudizio del Giudice Sportivo, rimanendo libera nella quantificazione della pena. Esempio tipico di ciò è il fatto che la Commissione Disciplinare ha escluso la sussistenza della prova che il comportamento del ricorrente sia stato “connotato dalla particolare malizia di fare apparire i calci e il pestone al piede come gesti scomposti, non intenzionalmente aggressivi” e ha, però, subito, chiarito che “l’esistenza o meno di questo comportamento non possa rilevare ai fini della quantificazione della sanzione”. Analogo discorso la Commissione Disciplinare ha fatto circa “le tutto sommato lievi conseguenze fisiche in danno dell’arbitro”. Il ricorrente si domanda “come possa rimanere inalterata la squalifica (una delle più gravi mai irrogate nei comportamenti professionistici per comportamenti analoghi) a fronte di tali considerazioni”. La risposta è intuitiva. Colpire il direttore di gara con ripetuti calci, con una spinta ed un pestone al piede, dopo averlo ingiuriato, rimane obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’ordinamento sportivo. La non gravità delle conseguenze fisiche riportate dall’arbitro e la mancanza “di una furbizia preordinata” non sono elementi idonei a cambiare il predetto giudizio. Se le conseguenze fisiche dell’arbitro fossero state gravi, l’ordinamento sportivo avrebbe certamente saputo adeguare la sanzione a questa situazione e “la furbizia preordinata” deve essere considerata un elemento di contorno, rispetto alla gravità del comportamento globale del Maldonado. Quello che non è può essere condiviso è il fare riferimento “ad una reazione dovuta al contesto agonistico”; l’aggiungere: “di esempi simili sono pieni di campionati di ogni serie e non appare logico, ovvero equo, punire sproporzionalmente il solo Maldonado” e definire “qualche calcetto e una spinta leggera” i comportamenti del ricorrente. Non è necessario spendere molte parole per chiarire che nel contesto agonistico è possibile e comprensibile che possa verificarsi qualche forma di reazione, ma che quest’ultimo concetto non ha nulla a che vedere con l’aggressione violenta e reiterata al direttore di gara, appartenente alla categoria di tesserati, che, tra tante difficoltà di ogni genere consente lo svolgimento dei campionati e quindi, di tutta l’attività federale. Ma questo è un discorso di carattere generale, mentre la Commissione Disciplinare ha, nel concreto della “regiudicanda” adeguato, in modo pienamente condivisibile la sanzione inflitta alla gravità del comportamento complessivo del Maldonado. Il paragone con il caso Ferrigno è improprio perché quella vicenda non ha riguardato il direttore di gara. “La tensione sprigionatasi in campo e la difficile situazione ambientale” non possono essere prese in considerazione, per un calciatore professionista, di circa 25 anni, come attenuanti, soprattutto, quando la risposta è un attacco al direttore di gara. Irrilevante, trattandosi, tra l’altro, di squalifica a termine, è che il Venezia abbia giocato due spareggi al termine della stagione. Non può essere, poi, condivisa, l’ulteriore critica alla decisione della Commissione Disciplinare per “avere recepito pedissequamente la versione fornita dall’arbitro, nel rapporto e nel relativo supplemento - uniche versioni ufficiali - in quanto è notorio che la versione del direttore di gara è fonte privilegiata di prova. Le diversità nelle varie dichiarazioni del direttore di gara (indicate nell’ultima pagina dei motivi di appello) sono marginali, spiegabili, come riconosce, anche, il ricorrente, con “la concitazione del momento” e comunque, non tali da inficiare la gravità di avere colpito l’arbitro, ripetutamente, come con una spinta, un pestone e dei calci. L’appello deve, quindi, essere respinto e deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Maldonado Ruben e dispone incamerarsi la tassa versata.
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