F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEL F.C. FOOTBALL FIVE BERGAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DIFENSI EMANUELE FINO AL 30.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEL F.C. FOOTBALL FIVE BERGAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DIFENSI EMANUELE FINO AL 30.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il F.C. Football Five Bergamo ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 527 del 16 luglio 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla medesima società, avverso la sanzione inflitta al calciatore Defendi Emanuele fissandola al 30.11.2006. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il F.C. Football Five Bergamo con l’atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto F.C. Football Five Bergamo di Bergamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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