F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEL F.C. FOOTBALL FIVE BERGAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DIFENSI EMANUELE FINO AL 30.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DEL F.C. FOOTBALL FIVE BERGAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA DEL CALCIATORE DIFENSI EMANUELE FINO AL 30.11.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com.
Uff. n. 527 del 16.7.2004)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il F.C. Football Five
Bergamo ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso
dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n.
527 del 16 luglio 2004.
Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto
il ricorso presentato dalla medesima società, avverso la sanzione inflitta al calciatore
Defendi Emanuele fissandola al 30.11.2006.
Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza,
inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere
impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla
competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria
motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito
nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia
di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il F.C. Football
Five Bergamo con l’atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto
- le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono
state integralmente valutate e disattese dal Giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto F.C. Football Five Bergamo di Bergamo e dispone incamerarsi
la tassa versata.
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