F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 27/9/04 APPELLO DEL SIG. DEL FERRARO DARIO FRANCO PER IL FIGLIO MINORE DEL FERRARO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004) APPELLO DEL SIG. SCARDELLA SISTO PER IL FIGLIO MINORE SCARDELLA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004) APPELLO DEL SIG. PASSERA GIAMPIERO PER IL FIGLIO MINORE PASSERA IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004) APPELLO DELLA S.S.D. CVM LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORI DEL FERRARO MARCO, SCARDELLA DIEGO E PASSERA IGOR (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 27/9/04 APPELLO DEL SIG. DEL FERRARO DARIO FRANCO PER IL FIGLIO MINORE DEL FERRARO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004) APPELLO DEL SIG. SCARDELLA SISTO PER IL FIGLIO MINORE SCARDELLA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004) APPELLO DEL SIG. PASSERA GIAMPIERO PER IL FIGLIO MINORE PASSERA IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004) APPELLO DELLA S.S.D. CVM LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORI DEL FERRARO MARCO, SCARDELLA DIEGO E PASSERA IGOR (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004) Con distinti ricorsi, peraltro tutti volti avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. con cui, in relazione alla gara di campionato fase finale allievi Roma di Calcio a Cinque - Girone A Sportek/CVM Lazio del 13.6.2004, erano state ridotte le squalifiche inflitte ai calciatori Passera, Scardella e Del Ferraro fino al 15.12.2006, i genitori dei nominati atleti, tutti, minori, chiedevano unitamente e distintamente alla SSD CVM Lazio, a questa Commissione la ulteriore riduzione delle squalifiche inflitte o l’annullamento delle stesse. Va preliminarmente osservato come questa Commissione non sia non un giudice di terza istanza, ma un giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 33 C.G.S. cosa questa che non consente di rivalutare in questa sede il merito della fattispecie ma, soltanto l’omessa o contraddittoria motivazione. Esaminando i reclami proposti, va rilevato che le circostanze addotte a sostegno degli stessi sono totalmente attinenti al merito, tranne quella relativa alla presunta confusione dell’arbitro nell’identificazione del Passera e quella concernente la trasparenza dei “fratini” che attingono a possibile carenza motivazionale. Ribadito che il referto arbitrale, come rilevato esattamente dal Giudice Sportivo di 2° Grado costituisce fonte di fede privilegiata, sicché ogni asserzione concernente la lontananza di alcuni atleti dal luogo dell’aggressione non può, a fronte della precisa ricostruzione dell’accaduto nel ricordato referto, avere valenza alcuna, va precisato che, quanto al Passera, l’arbitro lo ha riconosciuto come suo aggressore nelle foto apposte sui cartellini mostratigli in forma anonima e, quanto alla trasparenza dei “fratini”, che la asserzione della inesistente trasparenza degli stessi non risulta in alcun modo provata. In base alle considerazioni che precedono, è conseguente che non può essere accolta la richiesta di annullamento delle sanzioni; quanto alla subordinata domanda di riduzione delle stesse, va evidenziato che si tratta di aggressione fisica ad un arbitro da parte di minori, che dovrebbero rappresentare la parte più “pulita” e fresca del mondo calcistico, atteso che dovrebbero essere educati alla accettazione delle decisioni arbitrali con spirito sportivo e relativa acquiescenza; se questi minori si lasciano andare a comportamenti violenti di questa natura contro l’arbitro, oltre tutto in massa e a fine gara, non può non evidenziarsene la violenza, la mancanza di qualsiasi riguardo nei confronti dell’arbitro e la protervia, spinta fino al punto di voler punire il direttore di gara per quanto opinatamente commesso. È un episodio di particolare gravità, che, proprio perché commesso da giovanissimi atleti, per i quali è quanto meno lecito sperare in una futura emenda, ha comportato la riduzione della squalifica da parte del Giudice Sportivo di 2° Grado, in misura che, proprio per le ragioni sin qui esposte, non può essere ulteriormente ridotta. I riuniti ricorsi devono essere pertanto integralmente respinti; consegue l’incameramento delle tasse. Per questi motivi la C.A.F. riuniti i reclami nn. 3, 4, 5 e 6 li respinge e dispone l’incameramento delle tasse versate.
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