F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DELL’A.C. UNIONE DELLE VALLI AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DI e 3.615,00 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COME DA COM. UFF. N. 1 DEL 5.7.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04
APPELLO DELL’A.C. UNIONE DELLE VALLI AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA
DI e 3.615,00 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE,
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO
FEMMINILE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA
L.N.D., COME DA COM. UFF. N. 1 DEL 5.7.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 76 del 4.6.2004)
La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito del deferimento
del Presidente della Divisione Calcio Femminile, per violazione dell’art. 32 del
Regolamento della L.N.D., infliggeva alla Società A.C. Unione delle Valli la sanzione pecuniaria
di euro 3.615,00 (C.U. n. 76 del 4 giugno 2004).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.C. Unione delle Valli ammettendo
l’addebito ma sostenendo l’impossibilità oggettiva alla partecipazione dei tornei
paralleli al Campionato di Serie B, Divisione Femminile, tenuto conto che le tesserate ri-
siedono tutte in località diverse e difficilmente raggiungibili in breve tempo e pertanto obbligate
a centellinare i raduni e le trasferte per gli allenamenti e le gare, tenuto anche conto
della mancanza di supporti economici.
Chiedeva pertanto la revoca della sanzione.
L’appello è infondato e va rigettato.
L’art. 32 del Regolamento della L.N.D. impone alle Società affiliate l’obbligo di partecipare
all’attività giovanile, obbligo ribadito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2003 della Divisione Calcio
Femminile, nel quale è inoltre contenuto l’avvertimento che l’inosservanza di tale norma
comporterà, quale sanzione, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.615,00.
È poi pacifico ed ammesso che non risulta la partecipazione della predetta Società
ad alcuna delle competizioni sopra indicate.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Unione
delle Valli di San Sosti (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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