F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLO DELL’U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/ GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DELLA POL. SUCCIVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E L’AMMENDA DI e 1.000,00 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DEL SIG. DELL’AVERSANA GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLO DELL’U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/ GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DELLA POL. SUCCIVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E L’AMMENDA DI e 1.000,00 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DEL SIG. DELL’AVERSANA GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) A seguito della denuncia di tentativo di illecito sportivo ai danni della società Giovani Recale sporta dal Presidente della medesima in relazione alla gara disputata con il Gricignano in data 14.3.2004, esperiti gli opportuni accertamenti istruttori da parte dell’Ufficio Indagini, in data 5 luglio 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) Gennaro Dell’Aversana, tesserato per la società Pol. Succivo e fratello di Edoardo Dell’Aversana, dirigente dell’U.S. Gricignano, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, e 1, comma 1, C.G.S., per avere telefonato al calciatore Giuseppe Altobelli, tesserato per la società Giovani Recale, prima della suddetta gara, promettendogli un regalo in cambio del suo scarso impegno nella gara medesima; 2) l’U.S. Gricignano Calcio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, per rispondere, in relazione ai suddetti fatti, delle medesime violazioni ascritte al Dall’Aversana; 3) la Pol. Succivo, per rispondere, sempre in relazione ai citati fatti, della violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, Gennaro Dell’Aversana. All’udienza del 5.8.2004, avanti all’adita Commissione Disciplinare, la difesa dell’U.S. Gricignano eccepiva, fra l’altro, la genericità e l’erroneità delle violazioni contestate alla società deferita, nonché la mancata indicazione del titolo della responsabilità della società medesima nell’atto di deferimento. Con ordinanza resa alla medesima udienza la Commissione Disciplinare respingeva la suddetta eccezione preliminare, rilevando, fra l’altro, che “in ordine alla questione relativa alla rubrica di deferimento, è agevole determinare, dall’esame testuale degli atti, che... per quanto attiene alla U.S. Gricignano Calcio, secondo quanto espressamente indicato nell’atto di deferimento, la contestazione si riferisce alla lettera dell’art. 6, comma 2, C.G.S. relativa alla responsabilità oggettiva della società”, disponendo di procedersi oltre nella trattazione dell’udienza. Uditi i difensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 la Commissione Disciplinare ha inflitto ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) quanto a Gennaro Dell’Aversana, l’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto all’U.S. Gricignano, la penalizzazione di punti quattro, di cui due da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 ed i residui due, ritenuta l’inefficacia della sanzione per la stagione 2003/2004, da scontare nella stagione 2004/2005; 3) quanto alla Pol. Succivo, la penalizzazione di un punto da scontare nella stagione sportiva 2004/2005, oltre all’ammenda di e 1.000,00. Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissine tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l’annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per l’insussistenza delle violazioni loro ascritte. In particolare, l’U.S. Gricignano ha eccepito nel proprio appello la nullità dell’atto di deferimento della Procura Federale nei suoi confronti, per genericità ed inesattezza dei capi di imputazione, non potendosi a suo dire dallo stesso deferimento evincere il titolo della responsabilità ascritta alla società, non risultando neppure sostenibile che tale titolo, come precisato dalla citata ordinanza della Commissione Disciplinare, possa individuarsi nella responsabilità oggettiva, posto che nessun tesserato del Gricignano medesimo è stato deferito per i fatti, dei quali dovrebbe rispondere oggettivamente la società. All’udienza del 13.9.2004 questa Commissione d’Appello ha proceduto, previa riunione degli appelli in epigrafe indicati, all’audizione in contraddittorio dei legali di fiducia delle parti e del rappresentante della Procura Federale. Preliminarmente, il sostituto Procuratore Federale, avv. Schiacchitano, in ordine alla suddetta eccezione dell’appellante U.S. Gricignano ha precisato che tale società deve intendersi chiamata a rispondere dei fatti oggetto dell’illecito per cui è giudizio, ascritti a soggetti ad essa estranei, a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9, comma 3, C.G.S.. L’avv. Chiacchio, difensore dell’U.S. Gricignano, ha dunque ribadito la propria eccezione di nullità dell’atto di deferimento, anche alla luce dell’intervenuta precisazione da parte della Procura Federale in ordine al titolo della responsabilità della società appellante, apparendo violato il diritto di difesa della stessa, alla quale solo in grado d’appello è stata correttamente contestata la natura delle violazioni ascrittele. Reputa la C.A.F. che, sotto tale assorbente profilo, il proposto appello sia fondato e possa trovare accoglimento la proposta eccezione preliminare di nullità dell’atto di deferimento, non risultando quindi necessario procedere all’esame degli ulteriori motivi di gravame. La precisazione in ordine alla natura della responsabilità dell’U.S. Gricignano per i fatti oggetto del presente giudizio svolta in udienza dalla Procura Federale, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la fondatezza di tale nuova contestazione, importa effettivamente un radicale mutamento del titolo della responsabilità ascrivibile alla società, in precedenza definita, tanto dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, quanto dalla Commissione Disciplinare nella citata ordinanza, come oggettiva, e non presunta. Ciò ha comportato una palese compressione del diritto di difesa della società appellante, alla quale, solo in grado di appello, è stato contestato tale ultimo titolo di responsabilità, con conseguente violazione delle norme sul contradditorio. S’impone dunque, a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l’ha emessa, per un nuovo esame del merito del giudizio. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami come sopra proposti dall’U.S. Gricignano di Gricignano d’Aversa (CE), dalla Pol. Succivo di Succivo (CE) e dal Sig. Dell’Aversana Gennaro, li accoglie, annullando l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi le relative tasse.
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