F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELLA POL. LAVELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. GENTILE RAFFAELE E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.500,00 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DELLA POL. LAVELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER
MESI 3 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. GENTILE RAFFAELE
E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.500,00 AD ESSA SOCIETÀ, PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)
A seguito del deferimento da parte della Procura Federale, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Basilicata infliggeva a Gentile Raffaele, Presidente della
Associazione Sportiva F.C. Lavello, la sanzione sportiva della inibizione per mesi tre
per violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva e alla suddetta società
l’ammenda di Euro 3.500,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 dello stesso Codice.
La Commissione Disciplinare riteneva in tal modo sanzionare il comportamento del
Gentile che al termine della gara Horatiana Venosa/Francavilla del 22.2.2004 si era recato
negli spogliatoi della società Venosa congratulandosi per la vittoria con i giocatori ai
quali nella circostanza aveva anche promesso un premio.
A sostegno del gravame la società ricorrente sostanzialmente assume che il Gentile
sarebbe entrato nello spogliatoio del Venosa non come Presidente della società Lavello
ma solo come titolare della Erreggi Costruzioni s.r.l. sponsor della suddetta squadra. Conseguentemente
chiede il proscioglimento del Gentile e della società Lavello e, in subordine,
una riduzione delle sanzioni inflitte.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la accertata e indebita presenza negli spogliatoi del Gentile, Presidente di
una squadra che, peraltro, milita nello stesso campionato della H. Venosa, viola certamente
quei principi di lealtà e correttezza posti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
La eccepita circostanza che il Gentile sia entrato negli spogliatoi quale titolare della Erreggi
Costruzioni s.r.l. sponsor della H. Venosa, costituisce un mero ed evidente espediente
difensivo che non può essere utilmente speso nel caso in esame posto che l’esistenza
di un contratto di sponsorizzazione non solo non autorizzava comunque l’ingresso
del Gentile ma certamente non faceva perdere allo stesso la sua qualifica di Presidente
della società Lavello che, è opportuno ribadirlo per una adeguata valutazione del fatto,
partecipa al medesimo campionato della H. Venosa.
Ritenuto, pertanto, che correttamente è stata ravvisata la responsabilità del Gentile
conseguentemente va affermata la oggettiva responsabilità della Società Lavello che, ai
sensi dell’art. 2 comma 4 del Codice Giustizia Sportiva risponde dell’operato del suo presidente.
Occorre, infine, aggiungere che non può trovare accoglimento la richiesta riduzione
delle sanzioni inflitte apparendo le stesse congrue e adeguate al fatto così come sopra
accertato e non ravvisandosi elementi che possano indurre ad una diversa e più benevola
valutazione del comportamento del Gentile.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Lavello
di Lavello (PZ) e dispone incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELLA POL. LAVELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. GENTILE RAFFAELE E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.500,00 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)"