F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELL’A.C. HORATIANA VENOSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 2.500,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELL’A.C. HORATIANA VENOSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 2.500,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004) Con ricorso ritualmente inoltrato la A.C. Horatiana Venosa ha imputato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che ha applicato alla predetta società la sanzione sportiva di euro 2.500,00 di ammenda per violazione dell’articolo 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare la Commissione Disciplinare ha ritenuto la responsabilità della A.C. Horatiana Venosa per aver omesso di comunicare al Comitato Regionale Basilicata l’esistenza di un contratto di sponsorizzazione con la ditta Erreggi di Gentile Raffaele presidente della squadra F.C. Lavello militante nel medesimo campionato. Deduce la società ricorrente che la Commissione Disciplinare avendo prosciolto il Presidente della società Horatiana Venosa dall’incolpazione di non aver rappresentato al Comitato Regionale l’esistenza del suddetto contratto di sponsorizzazione non avrebbe potuto conseguentemente affermare la responsabilità della società per il medesimo fatto. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L’articolo 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva prevede infatti la responsabilità oggettiva della società relativamente all’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Orbene la stessa Commissione Disciplinare ha riconosciuto che non esiste una norma che imponga l’obbligo di comunicare al Comitato di appartenenza l’esistenza di un contratto di sponsorizzazione e conseguentemente non ha ritenuto di ravvisare alcuna responsabilità nell’operato del presidente della società Horatiana Venosa. Ne deriva che non può evidentemente ravvisarsi per lo stesso fatto una responsabilità oggettiva della H. Venosa in quanto il Codice di Giustizia Sportiva non prevede nei casi di specie una autonoma e diretta responsabilità della società. La C.A.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto deve conseguentemente annullare la decisione della Commissione Disciplinare e disporre la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla A.C. Horatiana Venosa di Venosa (PZ), annulla l’impugnata delibera e dispone restituirsi la tassa versata.
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