F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 23/9/04 RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE FARINELLA ITALO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7 E DEL SIG. PASSALACQUA ANTONIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 2 E 6 PER ILLECITO SPORTIVO E DELLA SOCIETÀ U.S. SCALEA 1912, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2, 4 E 6 E 2 COMMA 3 E 4 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ VALLATA BAGALADI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 3 RELATIVAMENTE ALLA GARA U.S. SCALEA 1912/VALLATA BAGALADI DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 23/9/04 RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE FARINELLA ITALO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7 E DEL SIG. PASSALACQUA ANTONIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 2 E 6 PER ILLECITO SPORTIVO E DELLA SOCIETÀ U.S. SCALEA 1912, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2, 4 E 6 E 2 COMMA 3 E 4 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ VALLATA BAGALADI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 3 RELATIVAMENTE ALLA GARA U.S. SCALEA 1912/VALLATA BAGALADI DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 18 del 9.9.2004) All’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini su tesserati federali coinvolti in fatti di illecito sportivo (fatti oggetto di indagine, pure, da parte della giustizia ordinaria), il Procuratore federale deferiva il 24.8.2004 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria il calciatore Farinella Italo, tesserato all’epoca dei fatti con la U.S. Scalea 1912, ed il dirigente di detta società Passalacqua Antonio nonché la U.S. Scalea 1912 e la S.S. Vallata Bagaladi di San Lorenzo. Deferiva il Passalacqua (e le due società a titolo di responsabilità oggettiva, la prima, e presunta, la seconda) per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Scalea/Vallata Bagaladi del 18.4.2004; deferiva il Farinella (e la società di appartenenza per responsabilità oggettiva) per non aver informato gli organi federali competenti dei fatti concernenti la gara appena detta. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004 la Commissione disciplinare proscioglieva tutti i deferiti rilevando, in estrema sintesi, che l’“affermazione del Farinella - contenuta nell’intercettazione telefonica con Salvatore Ambrosino e confermata dallo stesso Farinella davanti all’Ufficio Indagini - secondo cui il calciatore (Farinella) non avrebbe preso parte alla gara... in quanto la stessa era stata combinata”, non costituiva indizio grave preciso e concordante, tale da giustificare un giudizio di colpevolezza. Di diverso avviso in merito a detta intercettazione telefonica si manifestava il Procuratore federale che proponeva appello, difatti, avverso la decisione della Commissione. Rilevava che questa aveva sicuramente errato nel valutare il colloquio telefonico (intercettato) tra il Farinella e l’Ambrosino, dal momento che da questo emergeva chiaramente e senza possibilità di dubbio come la gara fosse finita con il punteggio di 1 a 3 perché in precedenza concordato che in quell’ultima giornata di campionato la squadra della Vallata Bagaladi dovesse conseguire i 3 punti della vittoria necessari per salvarsi dalla retrocessione. Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione impugnata fosse affermata la responsabilità dei deferiti ed inflitta a ciascuno la sanzione ritenuta di giustizia. L’appello del Procuratore federale merita accoglimento. Merita di esserlo sostanzialmente per le ragioni esposte dallo stesso Procuratore federale in sede sia di deferimento che di impugnazione; ragioni che questa Commissione condivide in pieno e fa proprie. Ruotano attorno al contenuto della telefonata tra i calciatori-amici Ambrosino e Farinella, che vale la pena in questa sede richiamare integralmente (sia pure nei limiti delle affermazioni che qui interessano): - Ambrosino: Si... ma oggi un partitone abbiamo fatto! Forse la partita più bella dell’anno, si può dire! - Farinella: Che campionato strano...! Madonna mia! - Ambrosino: Incredibile...: eravamo a più 8 due settimane fa... ma ti rendi conto?! - Farinella: Noi abbiamo perso 3 a 1 in casa. - Ambrosino: Avete perso 3 a 1 con chi? - Farinella: Abbiamo dovuto dare la partita alla squadra della regina per farla salvare... - Ambrosino: Ah, si?! L’avete data...?/ - Farinella: Si, infatti mi sono messo in panchina e non ho giocato proprio! - Ambrosino: Tu non hai giocato? - Farinella: No, no! Ho visto com’è(ra) la partita ed ho detto: Mister, una partita finta che tengo da vedere?! - Ambrosino: Ah, ho capito! Ebbene, il tenore letterare delle affermazioni del Farinella, fatte in un contesto di assoluta attendibilità, non sapendo certo lo stesso Farinella di essere intercettato, non lascia dubbio alcuno in merito al fatto che partita di quel 18.4.2004 era terminata con il punteggio di 1-3 in favore della “squadra della regina” (e cioè del Vallata Bagaladi, società della provincia di Reggio Calabria) non perché avesse meritato di vincere, ma perché era stato concordato in precedenza che dovesse aggiudicarsi i 3 punti della vittoria per evitare la retrocessione. Per quanti sforzi si vogliano fare, ogni altra interpretazione non è possibile, perché cozzerebbe contro l’evidenza più immediata delle espressioni usate dal Farinella; quel Farinella, non bastasse, che, chiamato ad illustrare il senso delle sue affermazioni degli incaricati dell’Ufficio Indagini, ha testualmente dichiarato: “Quanto testualmente affermo ‘abbiamo dovuto dare la partita alla squadra della Regina per farla salvare’ alludo ai nostri avversari del Vallata Bagaladi San Lorenzo, Società della provincia di Reggio Calabria, che dovevamo far salvare in virtù dei favori ricevuti l’anno prima dalla stessa squadra quando lo Scalea lottava per non retrocedere”. Alla luce delle inequivocabili affermazioni fatte del Farinella nel corso della telefonata con l’Ambrosino e della conferma del loro significato fatta agli incaricati dell’Ufficio Indagini non può esservi dubbio di alcun genere in merito alla sussistenza dell’illecito all’origine del deferimento, senza che gli argomenti fatti valere dagli interessati (e ripresi dalla Commissione disciplinare) possano incidere più di tanto. Va da sé, a quest’ultimo proposito, che mere supposizioni, più o meno condivisibili, sul perché il Farinella ha detto all’Ambrosino di non aver giocato o sul fatto che quel 18.4.2004 lo stesso Farinella, che pure è stato inserito nella lista di gara, non avrebbe in alcun caso preso parte alla gara per via delle sue condizioni psico-fisiche oppure ancora sulla presunta mancanza di interesse dello Scalea, nel campionato dell’anno precedente, a vincere la gara con la soc. Vallata Bagaladi (come se, nonostante 24 punti ancora in palio, ad una squadra in precaria posizione di classifica non facessero intanto comodo i 3 punti di una vittoria); va da sé, si stava scrivando, che mere supposizioni su questo o su quell’aspetto delle affermazioni fatte dal Farinella, per quanto astrattamente condivisibili, non sono in grado di invalidare la fondatez- za di una prova che poggia su basi più che solide; basi costituite dal colloquio telefonico (intercettato) del Farinella e dalla conferma datane dal diretto interessato. È provato al di là di ogni ragionevole dubbio, dunque, che il risultato di 1-3 della gara Scalea/Vallata Bagaladi del 18 aprile 2004 è stato il frutto di un accordo illecito e non di una partita di calcio giocata con correttezza e lealtà. L’appello del Procuratore federale va, di conseguenza e come già anticipato, accolto e tutti i deferiti assoggettati alla giusta sanzione. Tenuto conto delle caratteristiche complessive del caso, soprattutto per ciò che riguarda la gravità dell’aver falsato l’esito di una gara e con questo l’effettiva rispondenza dei punteggi in classifica con i valori sportivi di ciascuna squadra, appare equo infliggere al Farinella, responsabile di non aver denunziato l’illecito di cui pure era venuto a conoscenza, la squalifica per il periodo di mesi 3; al Passalacqua, da ritenere (sulla base delle dichiarazioni del Farinella) l’artefice della combine per quanto riguarda la U.S. Scalea 1912, l’inibizione per il periodo di anni 3; a questa società, responsabile in relazione alla condotta sia del Farinella che del Passalacqua, la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2004/2005, e l’ammenda di e 300,00 ed alla S.S. Vallata Bagaladi di San Lorenzo, sotto il profilo di cui all’art. 9 comma 3 C.G.S., la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2004/2005. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello del Procuratore Federale e per l’effetto infligge: - al calciatore Farinella Italo la sanzione della squalifica di mesi 3; - al Sig. Passalacqua Antonio la sanzione dell’inibizione per anni tre; - alla società Scalea 1912 la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nel campionato 2004-2005 e dell’ammenda di e 300,00; - alla società Vallata Bagaladi S. Lorenzo la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel campionato 2004-2005.
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