F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 23/9/04 RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO RISPETTIVAMENTE: – GARA CHIETI-BENEVENTO DEL 4.4.2004: • IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE NOCERINO ALBERTO PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO; • IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SPORTING BENEVENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 6 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO NOCERINO ALBERTO; • IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE CALIFANO GIANNI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. • IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIO CHIETI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO CALIFANO GIANNI; – IL PROSCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ, IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA CONNESSA ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S.: • SPEZIA CALCIO 1906, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO ALESSI GIUSEPPE, • U.S. GROSSETO, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO AMBROSINO SALVATORE, • CALCIO CHIETI, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO CALIFANO GIANNI, • U.S. CATANZARO, NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI FERRIGNO FABRIZIO, GENTILI LUCA, PASTORE IVANO, • SPORTING BENEVENTO, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO NOCERINO ALBERTO; – IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO, IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA CONNESSA ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7 C.G.S., NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO AMBROSINO SALVATORE; A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004-2005, RELATIVAMENTE ALLA GARA CHIETI-CATANZARO DEL 16.5.2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 3 E 4 E 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER ILLECITO SPORTIVO COMMESSO DAL PROPRIO CALCIATORE LO GIUDICE PASQUALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO A.S. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 INFLITTA ALL’U.S. CATANZARO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIETICATANZARO DEL 16.5.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMI 3 E 4 E 6 COMMI 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDE- RALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE AMBROSINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI E OTTO MESI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 5 E 6 COMMI 1 E 2 LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETI-CATANZARO DEL 16.5.2004 E ART. 6 COMMA 7 LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETIBENEVENTO DEL 04.04.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE LOGIUDICE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE CALIFANO GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI E 6 MESI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 5 E 6 COMMA 1 E 2 – LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETI-CATANZARO DEL 16.5.2004 – A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE ALESSI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE GENTILI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE FERRIGNO FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE PASTORE IVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE NOCERINO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 5 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Com- missione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 23/9/04 RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO RISPETTIVAMENTE: - GARA CHIETI-BENEVENTO DEL 4.4.2004: • IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE NOCERINO ALBERTO PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO; • IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SPORTING BENEVENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 6 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO NOCERINO ALBERTO; • IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE CALIFANO GIANNI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. • IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIO CHIETI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO CALIFANO GIANNI; - IL PROSCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ, IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA CONNESSA ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S.: • SPEZIA CALCIO 1906, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO ALESSI GIUSEPPE, • U.S. GROSSETO, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO AMBROSINO SALVATORE, • CALCIO CHIETI, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO CALIFANO GIANNI, • U.S. CATANZARO, NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI FERRIGNO FABRIZIO, GENTILI LUCA, PASTORE IVANO, • SPORTING BENEVENTO, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO NOCERINO ALBERTO; - IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO, IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA CONNESSA ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7 C.G.S., NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO AMBROSINO SALVATORE; A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004-2005, RELATIVAMENTE ALLA GARA CHIETI-CATANZARO DEL 16.5.2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 3 E 4 E 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER ILLECITO SPORTIVO COMMESSO DAL PROPRIO CALCIATORE LO GIUDICE PASQUALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO A.S. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 INFLITTA ALL’U.S. CATANZARO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIETICATANZARO DEL 16.5.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMI 3 E 4 E 6 COMMI 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDE- RALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE AMBROSINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI E OTTO MESI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 5 E 6 COMMI 1 E 2 LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETI-CATANZARO DEL 16.5.2004 E ART. 6 COMMA 7 LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETIBENEVENTO DEL 04.04.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE LOGIUDICE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE CALIFANO GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI E 6 MESI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 5 E 6 COMMA 1 E 2 - LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETI-CATANZARO DEL 16.5.2004 - A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE ALESSI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE GENTILI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE FERRIGNO FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE PASTORE IVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) RECLAMO CALCIATORE NOCERINO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 5 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Com- missione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004) Commissione di Appello Federale - Riunione del 23 settembre 2004 In via preliminare deve disporsi la riunione di tutti gli appelli in quanto impugnano una stessa decisione. 1) GARA CHIETI-BENEVENTO DEL 4 APRILE 2004 (2-0) Reclami di Procura Federale e di Ambrosino Salvatore. a) Il procedimento di primo grado Il procedimento trae origine dalla trasmissione, disposta ai sensi della legge n. 401/1989, di copia di atti processuali afferenti ad una complessa indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, esperita in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) finalizzata, tra l’ altro, al conseguimento di indebiti vantaggi economici da realizzarsi attraverso scommesse sui risultati alterati delle partite di calcio di Campionati di Serie A-B-C, nonché in ordine al delitto di associazione a delinquere (art. 416 commi 1°, 2° e 5° c.p.) costituita allo scopo di commettere atti fraudolenti tesi al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto svolgimento delle partite di calcio dei Campionati di Serie A-B-C. A conclusione degli accertamenti eseguiti dall’ Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti di Milano numerosi tesserati e società delle tre Serie di Campionato professionistico e della Lega Dilettanti, ma l’adita Commissione, con ordinanza del 18 agosto 2004, dichiarava la propria incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. a giudicare delle violazioni ascritte a tesserati e società non appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B. Pertanto, la Procura Federale deferiva i soggetti sopra elencati alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C. In relazione alla gara di cui in epigrafe, in particolare, con atto del 21 agosto 2004 sono stati deferiti dal Procuratore Federale: - per illecito sportivo (art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), il sig. Alberto Nocerino, calciatore tesserato per il Benevento, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chieti-Benevento del 4 aprile 2004; - per responsabilità oggettiva, la società F.C. Sporting Benevento, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per quanto addebitato al suo tesserato sopra indicato; - per violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S., i sigg.ri Salvatore Ambrosino, calciatore tesserato per il Grosseto e Gianni Califano, calciatore tesserato per il Chieti, per avere essi contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Lega ovvero direttamente l’Ufficio Indagini federale, essendo venuti a conoscenza di sospetti in ordine all’illecito sportivo in atti; - per responsabilità oggettiva, conseguentemente, le società U.S. Grosseto e Calcio Chieti, in relazione agli addebiti contestati ai propri tesserati. Il tutto ha preso le mosse dall’esame della trascrizione della telefonata intercettata in data 1° aprile 2004 alle ore 19.01 (all. 159 Ufficio Indagini) ed intercorsa tra il Nocerino e l’Ambrosino (il quale nel corso dell’interrogatorio reso all’Autorità Giudiziaria in data 15 giugno 2004 ha fornito chiarimenti sul punto), e da cui si evincerebbe che il primo riferisce al secondo circa l’intenzione del Benevento di “pagare” alcuni giocatori del Chieti per “comprarsi” la partita e nel cui ambito il Nocerino stesso avrebbe dovuto fare da tramite versando le somme al Califano, il quale in passato aveva militato nella stessa squadra del Nocerino. Dalla conversazione, di cui uno stralcio è trascritto nell’atto di deferimento, emergerebbe che l’Ambrosino, dopo avere appreso dell’intenzione del Nocerino di fare da tramite all’offerta della sua società nei confronti del Califano, sconsiglia il suo interlocutore di portare a termine la sua condotta. Tale interpretazione sarebbe inequivocabilmente confermata dalla successiva telefonata tra lo stesso Ambrosino ed il Califano, nel corso della quale il primo porta a conoscenza del secondo le intenzioni del Nocerino e il Califano conferma che è meglio che a lui non si avvicini proprio. In definitiva, ad avviso dell’Organo requirente, mentre il comportamento del Nocerino integrerebbe un illecito sportivo, la condotta tenuta dall’Ambrosino e dal Califano non apparirebbe desumibile in tale fattispecie disciplinare, dal momento che il primo ha tentato di dissuadere il Nocerino dal formulare offerte illecite al Califano e questi ha confermato quanto già anticipato dall’Ambrosino, ovvero che non si sarebbe prestato ad alterare il risultato in favore del Benevento. Al contempo, però, risulterebbe violato, da parte dei tesserati Ambrosino e Califano, l’obbligo di denunziare senza indugio agli organi competenti i tentativi di alterazione del regolare svolgimento e del risultato della gara in oggetto, come messi in essere dal Nocerino. b) La decisione impugnata La Commissione Disciplinare ha preso atto che gli elementi di accusa si concentrano sulla dichiarazione resa dall’Ambrosino in sede di interrogatorio avanti l’ A.G. di Napoli in data 15/6/2004, con la quale veniva attribuita al calciatore Nocerino la volontà, su incarico della società F.C. Sporting Benevento S.r.l., di contattare il calciatore del Chieti Califano allo scopo di “comprare” la partita in oggetto, quantificandone anche la somma di denaro disponibile allo scopo. Orbene, ad avviso della Commissione di prime cure, dal dettagliato e scrupoloso esame dei colloqui telefonici intercettati tra l’Ambrosino, il Nocerino ed il Califano non si riscontrano elementi oggettivi atti a confermare l’interpretazione fornita dall’ Ambrosino. Invero, nell’ intercettazione in data 2 aprile 2004 (All. 160 U.I.) riferita ad un colloquio intercorso fra Ambrosino e Califano, quest’ ultimo ammette un contatto con il Nocerino, il quale lo avrebbe invitato a “fare il bravo”, ma lo stesso Califano si dimostra poi sorpreso dalle affermazioni dell’Ambrosino che lo mettono al corrente dell’ asserita volontà corruttiva del Nocerino. Del resto lo stesso Ambrosino, in sede di interrogatorio avanti l’Autorità Giudiziaria, ha riferito della sua attività di dissuasione nei confronti del Nocerino. Non ha potuto non rilevare, in proposito, la Commissione di prime cure, che al riguardo si è riportata a precedenti della giurisprudenza di questa Commissione di Appello, che anche “l’illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi dunque tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato”. Perché dunque possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso “venga provato oltre ogni dubbio”, sancendo addirittura il principio per il quale, pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, si debba giungere ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti”. La prova del fatto doloso che sta a base dell’ illecito deve essere piena, “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Da ciò è dunque disceso il proscioglimento del Nocerino e della società Benevento dall’ incolpazione in merito a detta gara. Il mancato configurarsi dell’ipotesi di illecito sportivo relativamente alla gara Chieti- Benevento ha imposto, altresì, il proscioglimento del Califano dalla contestata fattispecie di omessa denunzia. Non altrettanto è potuto accadere, ad avviso della Commissione Disciplinare, in ordine alla posizione dell’Ambrosino, sempre in merito alla gara di cui in epigrafe, atteso che l’art. 6, comma 7, C.G.S. configura l’obbligo di denunzia anche nel caso di rapporti intrattenuti con persone (nella specie Nocerino) che “stiano per porre in essere” gli atti previsti dal primo comma. In tal senso conforterebbe la dichiarazione resa dallo stesso Ambrosino davanti alla Procura della Repubblica di Napoli durante l’interrogatorio del 15 giugno 2004. All’Ambrosino sono stati dunque inflitti ulteriori sei mesi di squalifica in relazione alla fattispecie dell’omessa denunzia, mentre la società di appartenenza (Grosseto) è andata esente da sanzione, causa i principi applicati dal primo Collegio in ordine alla responsabilità oggettiva delle società. c) Decisione degli appelli della Procura Federale e di Ambrosino Salvatore L’Organo federale requirente, che - come sopra accennato - aveva deferito per la condotta di illecito sportivo il calciatore Nocerino e per omessa denuncia i calciatori Ambrosino e Califano, a fronte della pronunzia della Commissione di prime cure, che ha prosciolto il Nocerino ritenendo che sulla scorta del contenuto delle intercettazioni telefoniche non si fosse raggiunta la prova che la condotta da questi posta in essere avesse superato la fase dell’ideazione e della preparazione, così qualificando irrilevante sotto il profilo disciplinare il comportamento esaminato, ed ha invece, per quanto attiene alla mancata denunzia degli atti posti in essere dal Nocerino, ritenuto responsabile il solo Ambrosino, ha chiesto l’integrale riforma della pronunzia impugnata con riferimento ai capi sopra precisati, con la conseguente affermazione della responsabilità del Nocerino (illecito), del Califano (omessa denunzia) e delle rispettive società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva. c1) La posizione del Nocerino, per illecito sportivo Quanto alla posizione del calciatore in epigrafe, la pronunzia gravata, ad avviso della Procura Federale, sarebbe fondata su di un’errata valutazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti; elementi che avrebbero dovuto portare il giudicante a formulare conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle assunte. Dal colloquio telefonico intercettato, intercorso in data 1° aprile 2004 tra il Nocerino e l’Ambrosino, si evincerebbe, infatti, senza margini di dubbio, che il primo riferisce al secondo l’intenzione della società beneventana di “pagare” alcuni giocatori del Chieti per “comprarsi” la partita in argomento e che il Nocerino stesso avrebbe dovuto fare da tramite versando le somme al Califano, in passato suo compagno di squadra (vengono segnalati, altresì, gli incontestati legami di amicizia tra il Nocerino e l’Ambrosino). La natura “illecita” del colloquio intercettato emergerebbe, inoltre, già dalla circospezione con la quale i due calciatori parlano, con riferimento sia ai rispettivi familiari, che potrebbero ascoltare le telefonate, sia alle utenze telefoniche utilizzate per parlare più tranquillamente. Al momento della telefonata in parola, la proposta di combine apparirebbe già ben definita, con la determinazione della somma di denaro da offrire al prossimo avversario, denaro messo a disposizione del Nocerino per concludere l’accordo illecito. Ancora, dal colloquio, per quanto criptico, emergerebbe con altrettanta chiarezza che altri tesserati del Chieti erano già stati avvicinati, facendosi riferimento anche al luogo dove sarebbe avvenuto il contatto. In definitiva, dall’esame del contenuto della telefonata risulterebbe in modo evidente, contrariamente a quanto ritenuto dal primo collegio giudicante, che la condotta in relazio- ne alla quale il Nocerino era stato individuato come l’intermediario nei confronti del suo amico Califano aveva già superato la fase dell’ideazione, ovvero la fase interna che si può, in ipotesi, ritenere priva di rilievo disciplinare (tenuto conto anche della necessaria anticipazione della soglia di punibilità consona all’ordinamento sportivo). E ciò non troverebbe smentita nel contenuto della telefonata intercorsa tra l’Ambrosino e il Califano in data 2 aprile 2004 (all. 160 U.I.). Di qui la definitiva richiesta della Procura Federale volta ad ottenere l’affermazione della responsabilità del Nocerino a titolo di illecito sportivo (con l’applicazione della sanzione minima di tre anni di squalifica) e della conseguente responsabilità della società Sporting Benevento a titolo di responsabilità oggettiva (con l’inflizione di sei punti di penalizzazione), con la possibilità di tener conto del comportamento positivamente tenuto dal Nocerino nel corso del procedimento di primo grado. L’appello dell’Organo requirente non può essere accolto, sussistendo in effetti gli estremi per il proscioglimento deciso in primo grado. Come più volte chiarito l’illecito sportivo, punito ai sensi dell’art. 6 C.G.S., costituisce un’ipotesi di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata (quindi trattasi di illecito c.d. formale per il cui perfezionarsi non è necessario un conseguente evento in senso naturalistico), che si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, bastando la mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., da ultimo, l’appello Marasco di cui al Com. Uff. 7/C - 7/8/9 settembre 2004 ma anche appello Cephaledium Com.Uff. n. 2/C - 20 luglio 2000; appello Andrioli 31/C - 10 maggio 2001; appello Cavese n.4/C - 2 agosto 2002). In ogni caso necessita quanto meno la messa in opera di atti, non bastando all’uopo la mera ideazione. Orbene, nel caso di specie, non emergono elementi attendibili per ritenere che all’intento (del Nocerino), pur in ipotesi sussistente, abbia fatto seguito una condotta concreta come tale punibile. Manca, infatti, la prova della sussistenza del requisito univoco del “compimento di atti”, di cui alla lettera della norma del Codice di Giustizia. Che sia stato dissuaso o meno dall’Ambrosino (elemento emerso in sede di interrogatorio dinanzi all’A.G.O. ma non decisivo), non vi è comunque sufficiente prova che il Nocerino abbia effettivamente contattato il Califano per tentare di avvicinare altri calciatori del Chieti a scopo illecito. Assume rilievo pregnante, al riguardo, la circostanza che nel colloquio (intercettato) intercorso tra l’Ambrosino e il Califano in data 2 aprile 2004 (all. 160 U.I.), il Califano medesimo (seppur in altra occasione invitato a “fare il bravo” dal Nocerino) si dimostra evidentemente sorpreso delle affermazioni dell’Ambrosino che lo mettono al corrente dell’asserita volontà corruttiva del Nocerino. Non risulta, in definitiva, che l’intenzione del Nocerino abbia oltrepassato i confini della sua sfera interiore e che si sia tradotta in una condotta potenzialmente idonea al compimento dell’illecito, nonché percepibile dal destinatario della medesima, essendosi materializzata in qualcosa di concreto ed inequivocabile. Le sopraesposte considerazioni non vengono significativamente scalfite dalle pur dettagliate e doviziose deduzioni preliminari dell’Organo federale appellante circa le modalità di svolgimento dei fatti, i profondi sentimenti di amicizia che legherebbero i protagonisti, la circospezione delle telefonate (riferibile di per sé, peraltro, alla clandestinità stessa del fenomeno delle scommesse). Il reclamo della Procura Federale proposto avverso il proscioglimento del Nocerino dall’accusa di illecito sportivo per la partita Chieti - Benevento di cui in premessa, in relazione al quale - vista la decisione nel merito - possono superarsi le eccezioni preliminari formulate dal Nocerino stesso (anche in ordine alla presunta inutilizzabilità delle intercet- tazioni telefoniche, alla luce peraltro di quanto già chiarito nella decisione di cui al richiamato Com. Uff. n. 7/C del 7/8/9 settembre 2004) deve essere pertanto rigettato, e la conferma del proscioglimento deciso in primo grado estende evidentemente gli effetti all’addebito chiesto a carico della società F.C. Sporting Benevento, che poteva essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del suo tesserato. c2) La posizione del Califano e dell’Ambrosino, per omessa denunzia Il gravame della Procura va altresì respinto circa la posizione del calciatore Califano in ordine alla medesima partita, in quanto incolpato della fattispecie dell’omessa denunzia (fattispecie, per la cui punibilità ai sensi dell’art. 6, comma 7, C.G.S., è sufficiente che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1), che dai primi giudici è stata ritenuta integrata in relazione al solo Ambrosino; ciò in quanto nella fattispecie, come sopra evidenziato, non risulta superata la fase soggettiva interna dell’ideazione dell’illecito (da parte del Nocerino; l’intenzione non risulta essersi in qualche modo esternata al punto da rendere evidente che stavano per essere posti in essere atti - anche preparatori - comunque integranti un illecito sportivo). Ma tale rilievo non può non valere anche in favore dell’Ambrosino, il cui reclamo, sul punto (omessa denunzia, art. 6, comma 7, C.G.S.), deve essere dunque accolto. Ne consegue, pertanto, che per la fattispecie in questione deve essere esclusa la responsabilità oggettiva delle rispettive società di appartenenza (Chieti e Grosseto), dovendosi dunque rigettare l’istanza della Procura Federale. 2) RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLE SOCIETÀ PER LA FATTISPECIE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCOMMESSE (artt. 1 e 5 C.G.S.) Appello della Procura Federale In ordine alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza (Grosseto, Chieti, Catanzaro, Benevento) per il comportamento degli “scommettitori” (a partire dallo stesso Ambrosino, la cui pena complessiva va comunque rimodulata nei termini di cui a dispositivo), rilevante ai sensi degli artt. 1 e 5 C.G.S., il gravame della Procura merita accoglimento. Evidenziato preliminarmente che il reclamo della Procura va necessariamente incontro a declaratoria di improcedibilità in relazione alla richiesta affermazione di responsabilità (oggettiva) della società Spezia Calcio 1906, atteso che, in accoglimento dell’apposito atto di appello, la condotta tenuta dal calciatore Alessi Giuseppe non viene ritenuta, da questa Commissione di Appello, integrante la fattispecie della violazione del divieto di scommesse, e per connessione della violazione dei principi generalissimi di lealtà e probità di cui all’art. 1 C.G.S., non può essere condivisa l’affermazione del primo Collegio secondo cui la responsabilità in questione non avrebbe motivo di sussistere, atteso che l’attività in argomento (scambio di notizie e scommesse) risulterebbe ricompresa esclusivamente nell’ ambito della sfera soggettiva e personale dei calciatori, ed esclusa quindi dall’ attività connessa al rapporto organico che si instaura, in conseguenza del tesseramento, fra il calciatore e la società. Quest’ ultima pertanto, essendo sprovvista di ogni prerogativa finalizzata al controllo ed all’ interdizione di attività esclusivamente ricompresa nella sfera soggettiva e privata del calciatore, non potrebbe essere ritenuta oggettivamente responsabile di violazioni normative commesse dai propri tesserati in tale ambito. È noto infatti, continua la Commissione Disciplinare, che il fondamento della responsabilità oggettiva si sostanzia nella circostanza che il soggetto agente risponde dell’ azio- ne o dell’ omissione addebitata sulla base del mero rapporto di causalità ed indipendentemente da ogni valutazione di dolo o colpa; peraltro, tanto comporta, comunque, sempre la necessaria riferibilità della violazione contestata al soggetto agente sotto il profilo materiale, di talché, nel caso oggetto di giudizio, ogni condotta che esula dal rapporto organico che lega il singolo tesserato alla società e che si sostanzia nel compimento di un’ attività di carattere privato di per se stesso escluderebbe ogni riferibilità della condotta del tesserato alla società, con conseguente insussistenza di responsabilità a titolo oggettivo in capo a quest’ultima. Tali considerazioni hanno comportato, in definitiva, il proscioglimento delle società Spezia, Grosseto, Chieti, Catanzaro e Benevento da ogni addebito loro contestato a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati ex artt. 1 e 5 C.G.S. Ma le argomentazioni avanzate al riguardo dalla Procura Federale (da non considerare ai fini della responsabilità oggettiva del Grosseto connessa alla violazione dell’obbligo di denunzia da parte dell’Ambrosino, essendo venuto meno quest’ultimo capo di imputazione per le motivazioni sopra indicate) si appalesano fondate. La decisione impugnata non tiene, in effetti, conto della circostanza che la norma in tema di responsabilità oggettiva, di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S., pone un principio di carattere generale, pilastro fondamentale dell’attuale ordinamento sportivo calcistico, laddove stabilisce che le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati. La richiamata recisa e univoca disposizione non consente di distinguere, aprioristicamente, tra atti riferibili o meno al rapporto organico che si instaura tra società e tesserati, sulla base della mera qualificazione soggettiva dell’attività illecita contestata. Per di più non può sostenersi, nel caso di specie, che l’attività posta in essere dai tesserati esuli dall’attività agonistica e che il mancato ossequio a norme federali espressive di divieto, a tutela del regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni sportive, esuli invece dal rapporto organico con le società di appartenenza. Questa Commissione di Appello, inoltre, non può che ribadire che la formulazione dell’art. 2, comma 3, C.G.S. (“Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice”) non dà - per il tramite del verbo “possono” - la stura ad una possibile applicazione meramente facoltativa di siffatta ipotesi di responsabilità, trattandosi di disposizione che opera una mera ricognizione della possibile operatività di fattispecie particolari di responsabilità (la responsabilità oggettiva e quella presunta, appunto), operatività che peraltro deve essere sostenuta da una previsione tassativa del Codice di Giustizia. Va, poi, parimenti ribadito che nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. Nell’ordinamento calcistico, come è noto, le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, altrettanto non può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione sul caso del calciatore Luciano, Com.Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002). Non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva della società, che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridicamente rilevante (reclamo Nordauto Virtus, Com. Uff. n. 9/C 5 ottobre 2001; il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito: reclamo A.S. Marigliano, Com. Uff. n 5/C 21 luglio 2003), le considerazioni da ultimo formulate consentono, tuttavia, di applicare alle società coinvolte sanzioni (pecuniarie) improntate a connotati di particolare tenuità, nella sostanziale condivisione delle stesse richieste formulate dall’Organo federale requirente. 3) GARA CHIETI-CATANZARO DEL 16/5/2004 (1-2) Con atto del 21 agosto 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara suindicata: per illecito sportivo (articolo 6, commi 1 e 2 del CGS) il sig. Pasquale Lociudice, tesserato per l’U.S. Catanzaro, il sig. Salvatore Ambrosino, tesserato per l’U.S. Grosseto ed il sig. Gianni Califano, tesserato per il Chieti, per aver gli stessi compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004, con l’aggravante dell’alterazione del risultato di cui all’art. 6, comma 6, del CGS. Per responsabilità oggettiva, le Società U.S. Catanzaro SpA, U.S. Grosseto F.C. Srl e Calcio Chieti SpA, ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 4 del CGS e dell’art. 2, commi 3 e 4, seconda parte del CGS, per quanto addebitato ai rispettivi tesserati. Il deferimento si fondava sul contenuto di conversazioni telefoniche intercettate il 3, 5 e 10 maggio 2004 tra Ambrosino e Logiudice e tra Ambrosino e Califano. Secondo l’ipotesi accusatoria, Ambrosino e Logiudice si sarebbero attivati per “ammorbidire” il Califano, prossimo avversario del Catanzaro, il quale aveva manifestato la volontà di assicurare un particolare impegno agonistico allo scopo di dimostrare il proprio valore ai dirigenti del Catanzaro (in particolare al D.S. Improta) che, nel mercato del gennaio 2004, non avevano concretizzato il suo trasferimento al Catanzaro, al contrario di al- tri giocatori provenienti dal Chieti. Nella telefonata del 3/5/2004 alle ore 12,46 l’Ambrosino spiega al Logiudice i motivi del risentimento del Catanzaro ma lo rassicura, dicendogli che diffiderà il Califano dal tenere una condotta che possa contrastare la vittoria del Catanzaro. Nella successiva telefonata del 3/5/2004 ore 13,44 tra Ambrosino e Califano, il primo riferisce che il Logiudice sta salendo sopra e tiene pure le “mozzarelle”. Nella telefonata del 3/5/2004 ore 16,18 tra Ambrosino e Logiudice, questi insiste per incontrare il Califano e chiede che Ambrosino gli fissi un incontro. Infine, nella conversazione telefonica del 5/5/2004 tra Ambrosino e Califano, questi precisa di aver contattato tre o quattro compagni di squadra per “portare tutti quanti di qua”. Ad avviso della Procura Federale, dalle suddette intercettazioni telefoniche risultava evidente che le condotte poste in essere dai tesserati deferiti fossero finalizzate ad alterare lo svolgimento della gara in esame. In particolare, anche l’Ambrosino aveva contribuito causalmente nella commissione dell’illecito, adoperandosi efficientemente per la buona riuscita degli accordi fra i due appartenenti alle squadre avversarie, accordi ai quali era interessato economicamente, oltre che nella solita veste di scommettitore, anche come avente diritto al premio promozione da parte del Catanzaro. La decisione impugnata. La Commissione Disciplinare ha ricavato dalle conversazioni telefoniche intercettate il convincimento che Ambrosino e Logiudice si siano attivati per “ammorbidire” il Califano, contattandolo direttamente anche allo scopo di estendere ad altri compagni di squadra la volontà di assumere nei confronti del Catanzaro un atteggiamento tale da favorirne la vittoria. L’accordo illecito sarebbe stato concluso in un incontro tra Califano e Logiudice, combinato dall’Ambrosino. L’ipotesi che il programmato incontro Logiudice-Califano si sia effettivamente realizzato risulterebbe “altamente verosimile”, anche in mancanza di concreti riscontri probatori, in considerazione di quanto affermato dal Califano, nella conversazione telefonica con Ambrosino del 5/5/2004, a proposito dei contatti da lui avuti con i compagni di squadra. Altro indizio di responsabilità è stato ricavato dall’affermazione fatta dal Califano, nella medesima telefonata, circa la necessità di dimostrare scarso impegno nella gara precedente a quella del 16 maggio 2004 (Fermana- Chieti del 9/5/2004) per rendere credibile una prestazione agonisticamente non impegnata nella gara Chieti - Catanzaro. A questo proposito la Commissione Disciplinare ha rilevato che non a caso la gara Fermana - Chieti aveva comportato la sconfitta della squadra del Califano, dopo una lunga serie di vittorie, in seguito ad una prestazione talmente scialba ed incolore da provocare l’ira dei dirigenti e le vivaci ed indignate contestazioni della tifoseria chietina. Affermata la responsabilità dei deferiti, la C.D. deliberava: di squalificare per tre anni e otto mesi il calciatore Ambrosino Salvatore in relazione alle violazioni di agli art. 1 comma 1), 5 e 6 commi 1) e 2) limitatamente alla gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004 e art. 6 comma 7) limitatamente alla gara Chieti - Benevento, prosciogliendo la Società U.S. Grosseto F.C. Srl; di squalificare per tre anni e sei mesi il calciatore Califano Gianni in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1), 5 e 6 commi 1) e 2) limitatamente alla gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004, prosciogliendo la Società Calcio Chieti SpA; di squalificare per tre anni il calciatore Logiudice Pasquale; di infliggere alla Società U.S. Catanzaro SpA la sanzione della penalizzazione di punti cinque in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005 per l’addebito relativo alla gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004. Appelli: - l’U.S. Catanzaro nel proprio ricorso lamenta innanzitutto che la C.D. abbia espresso un giudizio di mera verosimiglianza in ordine alla realizzazione del programmato incontro Logiudice - Califano e rileva che il fatto andava invece provato oltre ogni dubbio, come affermato, in materia di prova di un illecito sportivo, in numerosi precedenti della Commissione d’Appello Federale (tra le altre C.A.F. C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001 - appelli calciatori Atalanta e Pistoiese). Eccepisce inoltre la ricorrente la contraddittorietà della decisione impugnata per aver indicato ulteriore elemento indiziario l’alterazione, da parte del Califano, della gara Fermana - Chieti del 9 maggio 2004, alterazione che sarebbe stata prodromica rispetto alla necessità di giustificare il disimpegno nella gara contro il Catanzaro, mentre nella medesima delibera la Commissione non ha ritenuto di individuare, per Fermana - Chieti, “fatti o comportamenti riferibili ad una attività finalizzata all’alterazione del risultato della partita”; - l’A.S. Acireale censura l’inadeguatezza della sanzione adottata dalla C.D. nei confronti dell’U.S. Catanzaro, pur avendo recepito l’intero impianto accusatorio relativo all’illecito sportivo consumatosi nella gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004 e chiede che venga revocata alla Soc. Catanzaro l’assegnazione del titolo di vincente del Campionato di Serie C1 2003/2004; - Califano Gianni, oltre ad affermare l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite ed interpretate senza che la difesa sia stata messa in condizione di esercitare i propri diritti nello svolgimento delle operazioni, censura la decisione di primo grado per aver affermato la responsabilità dell’incolpato in ordine all’illecito contestatogli con motivazione erronea, contraddittoria e carente, in mancanza di prova certa della condotta materiale volta alla commissione dell’illecito. Sostiene l’appellante che gli ipotetici propositi del Califano non avrebbero superato la fase preparatoria di ideazione dell’illecito; - Logiudice Pasquale osserva che non esiste agli atti alcun elemento che dimostri l’effettiva realizzazione del presunto incontro tra il ricorrente ed il calciatore del Chieti Gianni Califano, apparendo del tutto insufficiente ai fini della prova richiesta la considerazione espressa dai primi giudici circa l’alta verosimiglianza che il programmato incontro Logiudice - Califano si sia realmente concretizzato; - Ambrosino Salvatore, con riferimento alla squalifica di tre anni inflittagli dalla C.D. relativamente alla gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004 per violazione dell’art. 6 comma 2 del C.G.S., rileva che dagli atti non si evince alcuna prova di condotte antiregolamentari dirette ad alterare lo svolgimento del risultato della gara in esame. In particolare osserva che la stessa C.D. ha ammesso che può considerarsi solo “verosimile l’ipotesi che il programmato incontro Logiudice - Califano si sia realmente concretizzato”, ammettendo in tal modo la mancanza di concreti riscontri probatori. La C.A.F. ritiene che debbano essere accolti gli appelli della U.S. Catanzaro, Califano Gianni, Logiudice Pasquale e Ambrosino Salvatore, non essendovi elementi sufficienti, contrariamente a quanto affermato dalla C.D., per ritenere provato il compimento di atti concretamente diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004. In proposito si richiamano i principi espressi in altra parte della presente decisione circa la natura e le caratteristiche dell’illecito sportivo. Questo costituisce un’ipotesi di illecito di pura condotta, che si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, bastando la mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara ed il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. È peraltro pacifico che, in ogni caso, la mera ideazione non è sufficiente a concretizzare l’illecito, essendo necessaria la messa in opera di atti concretamente diretti all’alterazione della gara. L’illecito, per essere produttivo di effetti disciplinari, deve quindi aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta “preparatoria” ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato (cfr. C.A.F. C.U. n.18/C del 12/12/1985). Quanto alla prova dell’illecito, la C.A.F. ha affermato (cfr. C.U. n. 31/C del 10/5/2001, appelli calciatori Atalanta e Pistoiese) che lo stesso deve essere provato oltre ogni dubbio e che si debba giungere ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti pur in presenza di concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordati elementi probatori. Nel caso in esame il momento dell’ideazione e preparazione dell’illecito, individuato dalla C.D. nelle conversazioni telefoniche intercettate ed in particolare nelle telefonate del 3/5/2004 ore 12,46 tra Salvatore Ambrosino e Pasquale Logiudice ed in quella dello stesso giorno tra Salvatore Ambrosino e Gianni Califano, si sarebbe dovuto concretizzare, con atti diretti alla realizzazione dell’illecito, in un incontro tra Logiudice e Califano. Ma dagli atti non si ricava prova sufficiente che tale incontro sia realmente avvenuto. La C.D. si è limitata a ritenere “altamente verosimile l’ipotesi che il programmato incontro Logiudice - Califano si sia realmente concretizzato, e ciò anche in mancanza di concreti riscontri probatori”. La sola verosimiglianza dell’accadimento, tuttavia, non è sufficiente a farlo ritenere come realmente accaduto. La motivazione della C.D. è contraddittoria ed insufficiente anche nella parte in cui attribuisce rilievo all’affermazione fatta dal Califano nel corso della telefonata con Ambrosino del 5/5/2004, riguardo alla necessità di uno scarso impegno dei calciatori del Chieti nella gara Fermana - Chieti del 9/5/2004 per rendere credibile una prestazione negativa anche nella successiva gara Chieti - Catanzaro. Per Fermana - Chieti la stessa C.D. ha ritenuto infatti l’insussistenza dell’illecito, mancando la prova che l’intenzione espressa dal Califano sia uscita dalla sua sfera soggettiva e si sia concretizzata in un’attività finalizzata ad alterare il risultato della gara. Applicando al caso i principi generali in materia di illecito sportivo sopra enunciati, si deve necessariamente concludere che manca la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” che l’illecito abbia superato sia la fase della ideazione che quella così detta preparatoria e si sia tradotto in condotte degli incolpati idonee al conseguimento della finalità auspicata. Si impone pertanto il proscioglimento dall’addebito di illecito sportivo di Salvatore Ambrosino, Gianni Califano e Pasquale Logiudice nonché della Società Catanzaro, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6 commi 3 e 4 e 2 commi 3 e 4 C.G.S., dell’illecito sportivo addebitato al proprio tesserato Logiudice Pasquale. L’accoglimento degli appelli degli incolpati comporta necessariamente il rigetto dell’appello del terzo interessato A.S. Acireale. 4) VIOLAZIONE DIVIETO DI SCOMMESSE. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha osservato che “dal quadro complessivo degli elementi probatori emerge l’esistenza di un gruppo di calciatori adusi a scommettere sui risultati delle partite di vari campionati nazionali di calcio attingendo tra di loro anche notizie utili alla migliore formulazione di pronostici, costituendo una fitta ed efficiente rete informativa. Particolare valenza e non solo nel campo delle scommesse, assume la figura ed il ruolo del calciatore Salvatore Ambrosino, “incallito scommettitore” e frenetico procacciatore di attendibili notizie sullo stato di forma e di predisposizione agonistica delle squadre sulle quali aveva intenzione di scommettere, a tal fini coinvolgendo anche altri colleghi”e in questo contesto, ha ritenuto la responsabilità dei calciatori Ambrosino Salvatore, tesserato per l’U.S. Grosseto F.C.; Califano Gianni, tesserato per il Calcio Chieti; Nocerino Alberto, tesserato per lo Sporting Benevento; Gentili Luca, tesserato per l’U.S. Catanzaro; Ferrigno Fabrizio, tesserato per l’U.S. Catanzaro; Pastore Ivano, tesserato per l’U.S. Catanzaro e Alessi Giuseppe, tesserato per la società Spezia Calcio 1906. Le relative società (il riferimento alle società riguarda la situazione dei tesseramenti al momento dei fatti) venivano, invece, prosciolte dall’incolpazione loro ascritta, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni dei loro rispettivi tesserati. Avverso queste decisioni hanno proposto appello alla C.A.F., sia i predetti tesserati che la Procura Federale, per proscioglimento delle società, con vari motivi in fatto e in diritto. Gli appelli possono essere accolti nel senso e nei limiti che seguono. Per il resto, la motivazione dell’impugnata decisione è condivisibile e deve intendersi qui integralmente riportata. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. Tutto ciò premesso, per quanto concerne l’appello di Salvatore Ambrosino, avverso la sanzione inflittagli ex art. 1 e 5 C.G.S., va osservato che lo stesso ha per oggetto, esclusivamente, la quantificazione della squalifica (un anno e sei mesi). L’appello è fondato e deve essere accolto. Tenuto conto dell’effettivo grado della lesione del bene protetto dalla norma, delle specifiche modalità di svolgimento della vicenda e della necessità di valutare contestualmente anche le sanzioni inflitte ad altri tesserati per la stessa violazione, la squalifica può essere ridotta a un anno. Appella anche il calciatore Califano Gianni , calciatore, già tesserato per il Calcio Chieti. Anche nei suoi confronti le incolpazioni sono quelle ex art. 1 e 5 C.G.S.. Per quanto concerne l’appello del Procuratore Federale, limitatamente al proscioglimento per i fatti relativi alla gara Chieti-Benevento, è sufficiente osservare che nei motivi non viene fatto, specificamente, riferimento all’incolpazione ex art. 1 e 5 C.G.S.. Ne consegue che l’appello, sul punto deve essere rigettato, anche tenuto conto della motivazione del primo giudice. Resta da dire dell’appello del tesserato per i fatti relativi alla stessa gara Chieti - Benevento. Puntualmente la Commissione Disciplinare ha messo in evidenza l’avvenuta confessione da parte del Califano. Nei lunghi e articolati motivi di appello, che investono altri aspetti della vicenda, non vi è cenno alla predetta specifica incolpazione ex art. 1 e 5 C.G.S. e comunque, non viene contestata la predetta ammissione di responsabilità. Anche in questo caso, quindi, l’appello non può essere accolto. Appella anche Nocerino Alberto, calciatore, tesserato per lo Sporting Benevento. Le incolpazioni sono quelle esaminate in precedenza. L’appello, concernente esclusivamente l’entità della sanzione, è infondato e non può essere accolto. Va preliminarmente osservato che le sanzioni inflitte ad altri tesserati in altro procedimento di primo grado per gli stessi fatti, alle quali ha fatto riferimento la difesa nei motivi, sono da considerarsi elementi di carattere neutro ai fini che qui interessano. L’entità della sanzione inflitta in primo grado appare adeguata all’effettiva entità della lesione del bene protetto dalla norma, tenuto conto della reiterazione della violazione e del non marginale importo complessivo delle scommesse (circa 3.000 euro). Le doglianze contenute nei motivi sono generiche. Appella anche Gentili Luca, calciatore tesserato per l’ U.S.Catanzaro. Le incolpazioni a suo carico sono quelle ,già affrontate in precedenza. La Commissione Disciplinare le ha ritenute sussistenti per una serie di gare, non meglio specificate. Il Gentili sostiene che le sue dichiarazioni confessorie, in ordine alle condotte ascrittegli, sono da considerarsi generiche in quanto non collocate nel tempo e nello spazio e che, quindi, le stesse possono essere valutate come riferite a gare svoltesi precedentemente all’entrata in vigore del divieto in esame (luglio 2001) o a gare di campionati esteri. Il rilievo non può essere condiviso. Il Gentile risulta, infatti, avere scommesso su gare dei campionati italiani, come si evince dalle conversazioni telefoniche intercettate del 7.4.2004 (v. allegati n. 163 e 164) nelle quali viene fatto riferimento, tra l’altro, a partite della Sambenedettese, del Bologna, della Reggina e del Genoa. In questo contesto nessuna importanza ha che tra le partite oggetto delle scommesse vi siano anche gare del Real Madrid o del campionato tedesco e inglese e che non vi risultino partite del Catanzaro o la gara Chievo - Modena (oggetto della presente indagine sotto altri aspetti). Non è questa, poi, la sede per giudicare della “comprensibilità della “ratio” della norma incriminatrice, che è chiara nell’individuazione della condotta incriminata e del bene giuridico protetto. Nei motivi si ammette, sostanzialmente, che il Gentili ha scommesso su gare del campionato italiano (“… talvolta ho scommesso anche su (campionati) italiani…”) anche se viene fatta confusione tra la predetta telefonata intercettata e il numero di gare sulle quali l’incolpato ha scommesso. Non hanno importanza il numero di scommesse effettuate dal Gentili e (a questi limitati fini) “il suo attingere, da altre fonti, informazioni utili alla migliore formulazione dei pronostici” e nello specifico, l’esatta qualificazione del suo rapporto con l’Ambrosino (l’esame della personalità di costui è ininfluente ai fini della presente “regiudicanda”, tenuto conto della sostanziale ammissione dell’incolpato) e la realizzazione dei risultati “certi millantati dall’Ambrosino”. Il Gentili sostiene, ancora, che vi è stata un’erronea interpretazione del concorso di violazioni contestate ai sensi degli art. 1 comma 1 e 5 C.G.S.. Sul punto la Commissione Disciplinare ha, condivisibilmente, ritenuto la possibilità del concorso tra le due norme. Sotto il profilo tecnico giuridico la specificità della previsione sanzionatoria di cui all’art. 5 C.G.S. può concorrere, infatti, con la violazione di cui all’art.1, quando (come nel caso in esame con lo scambio di informazioni con l’Ambrosino sulle partite, anche, di campionati italiani) la condotta del tesserato non si esaurisce nell’effettuare la scommessa, ma si estrinseca anche in un’attività che, diretta ad acquisire ogni utile informazione su eventi agonistici, presenta connotati configgenti con i doveri di cui all’art. 1 C.G.S.. In questo modo le due norme in esame non sono tra loro sovrapponibili, come si sostiene nei motivi, in quanto la loro violazione comporta la lesione dei due predetti diversi beni giuridici. La sanzione inflitta è adeguata all’effettivo grado di lesione dei beni giuridici protetti. I motivi di appello, sul punto della quantificazione della sanzione sono generici. Gli appelli di Ferrigno Fabrizio e Pastore Ivano, calciatori tesserati, anche loro, dell’U. S. Catanzaro e anche loro incolpati per le predette violazioni, è sostanzialmente identico a quello del Gentili. Ne consegue che valgono, nei loro confronti, le considerazioni esposte a proposito dell’esame dell’appello di quest’ultimo. Anche in questi casi, gli incolpati (nelle conversazioni telefoniche intercettate (del 1.4.2004 (allegato 158) e del 1.5.2004 (allegati 174 e 175 per quanto concerne il Ferrigno e del 1.5.2004 (allegato 134) e del 9.4.2004 (allegato 166) per il Pastore) fanno riferimento a recenti ( e non certamente antecedenti al luglio 2001) giocate e scommesse aventi ad oggetto partite dei campionati italiani. La mancanza dell’esatta individuazione delle gare oggetto delle scommesse del Ferrigno e del Pastore, va considerata circostanza neutra, una volta pervenuti alla conclusione che si sono verificate scommesse su campionati italiani (come, sostanzialmente, ammesso dal Ferrigno e dal Pastore davanti alla Commissione Disciplinare e all’Ufficio Indagini; “non escludo di avere scommesso su campionati italiani….in effetti, qualche scommessa sui campionati italiani l’ho fatta….”(il primo) e “….riflettendo meglio, non posso escludere di avere qualche volta scommesso su incontri dei campionati italiani….voglio dire che abituato a scommettere ogni settimana sui campionati esteri, potrebbe anche essere successo che qualche volta mi sia capitato di scommettere su partite italiane…” (il secondo). Sul punto, dagli stessi motivi di appello si evince che il Ferrigno ha detto all’Ambrosino (che gli parlava di sue perdite) di “avere (invece) recuperato”. Quando il Ferrigno si riferisce (nelle telefonate intercettate) a “preoccupazioni e pronostici per il finale del campionato italiano” l’unica causale possibile (esclusa quella dell’interesse per la propria società o per una squadra “del cuore”) secondo un’evidente regola di esperienza, è quella dell’effettuazione di scommesse sull’esito di gare di quei campionati. Anche per la quantificazione della sanzione valgono le considerazioni espresse a proposito dell’esame dell’analogo appello del Gentili. Resta da dire dell’appello di Alessi Giuseppe Alessandro, calciatore tesserato dello Spezia Calcio 1906. Anche in questo ultimo caso, le incolpazioni sono quelle ex art. 1 e 5 C.G.S.. L’appello, in questo caso, deve essere accolto. La Commissione Disciplinare, dopo avere riconosciuto che le telefonate che lo riguardano sono poche ed hanno ad oggetto “informazioni generiche”, ha ritenuto l’Alessi responsabile perché, in occasione delle telefonate, si dichiara “interessato direttamente alle scommesse”. In realtà, invece, manca la prova certa che l’Alessi abbia, successivamente, alle telefonate con l’Ambrosino, effettivamente scommesso e non si sia, invece, limitato ad una superficiale chiacchierata con il predetto amico. Questa conclusione non è inficiata dalla telefonata del 16.4. 2004 (citata nella decisione impugnata) nella quale l’Ambrosino invita Alessi ad “una scommessa collettiva”, in quanto quest’ultimo, a detta dello stesso primo giudice, si limita “ a non mostrarsi scandalizzato”, comportamento che non può, certo, integrare la violazione contestata. Il riferimento, infine, della Commissione Disciplinare al fatto che Ambrosino e Alessi usano nelle telefonate intercettate “espressioni tipiche che denotano una comunanza di interessi” è troppo generica per consentire di poterla considerare di carattere indiziante. La decisione della Commissione Disciplinare, che ha inflitto la predetta squalifica all’Alessi, deve, quindi, essere annullata. Ne consegue l’improcedibilità dell’appello del Procuratore Federale nei confronti della società Spezia Calcio 1906, per sopravvenuta mancanza di interesse. Per questi motivi, la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti: 1. accoglie parzialmente il ricorso del Procuratore Federale, annulla la delibera della Commissione Disciplinare e per l’effetto: - ritiene la responsabilità oggettiva della società Grosseto con riferimento alla violazione ascritta al calciatore Ambrosino Salvatore degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di t 3.000; - ritiene la responsabilità oggettiva della società Calcio Chieti con riferimento alla violazione ascritta al calciatore Califano Gianni degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di t 2.000; - ritiene la responsabilità oggettiva della società U.S. Catanzaro con riferimento alle violazioni ascritte ai calciatori Ferrigno Fabrizio, Gentili Luca, Pastore Ivano degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di t 3.000; - ritiene la responsabilità oggettiva della società Sporting Benevento con riferimento alla violazione ascritta al calciatore Nocerino Alberto degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di t 3.000; rigetta ogni altro motivo d’impugnazione; 2. accoglie l’appello dell’U.S. Catanzaro e per l’effetto annulla la sanzione della penalizzazione di punti 5 da scontarsi nella stagione sportiva 2004 - 2005; 3. rigetta l’appello dell’A.S. Acireale; 4. accoglie parzialmente l’appello del calciatore Ambrosino Salvatore e per l’effetto annulla la decisione della Commissione Disciplinare limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 6 commi 1, 2 e 7 C.G.S. e rigettato ogni altro motivo d’impugnazione determina per la residua incolpazione (artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.) la sanzione di un anno di squalifica; 5. accoglie l’appello del calciatore Logiudice Pasquale; 6. accoglie parzialmente l’appello del calciatore Califano Gianni e per l’effetto annulla la sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 6 commi 1, 2 e 7 C.G.S. e rigettato ogni altro motivo d’imputazione determina la sanzione per le residue incolpazioni (artt. 1 commi 1 e 5 C.G.S.) in mesi 5 di squalifica; 7. accoglie l’appello del calciatore Alessi Giuseppe e per l’effetto annulla la decisione della Commissione Disciplinare e dichiara la non procedibilità dell’appello del Procuratore Federale nei confronti della società Spezia Calcio 1906, per sopravvenuta mancanza d’interesse; 8 - 9 - 10)rigetta gli appelli dei calciatori Gentili Luca, Ferrigno Fabrizio e Pastore Ivano; 11) rigetta l’appello del calciatore Nocerino Alberto. Dispone restituirsi le tasse per gli appelli accolti o parzialmente accolti, dispone incamerarsi le altre tasse versate.
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