F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: – PIOVANI GIAN PIETRO PER N. 4 GARE; – STRADA PIETRO MARCO PER N. 2 GARE; – SELLA MICHELE PER N. 4 GARE; DELL’INIBIZIONE DEL SIG. D’ASTOLI GIANCARLO PER N. 3 GARE; DELLA SQUALIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, DEI CALCIATORI: – CENTI LUIS FERNANDO PER N. 5 GARE; – QUINTAVALLE FRANCESCO PER N. 5 GARE; – BROCCHI NADIR PER N. 4 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004) APPELLI – SIG. CASTORI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006; – CALCIATORE REA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: - PIOVANI GIAN PIETRO PER N. 4 GARE; - STRADA PIETRO MARCO PER N. 2 GARE; - SELLA MICHELE PER N. 4 GARE; DELL’INIBIZIONE DEL SIG. D’ASTOLI GIANCARLO PER N. 3 GARE; DELLA SQUALIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, DEI CALCIATORI: - CENTI LUIS FERNANDO PER N. 5 GARE; - QUINTAVALLE FRANCESCO PER N. 5 GARE; - BROCCHI NADIR PER N. 4 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004) APPELLI - SIG. CASTORI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006; - CALCIATORE REA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004) Negli ultimi minuti dell’incontro Lumezzane/Cesena, valevole per i play-off del Campionato di Serie C1, Girone A, disputatasi a Lumezzane in data 20.6.2004 si verificavano numerosi gravi ed indecorosi episodi di violenza in più parti del campo di gioco ed una rissa, ancor più indegna, che vedeva coinvolti vari tesserati dell’una e dell’altra squadra. In base alle risultanze dei documenti ufficiali, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C deliberava (C.U. n. 324/C del 21 giugno 2004) le seguenti sanzioni disciplinari: - alla società Cesena S.p.A. e Lumezzane S.p.A. l’ammenda di euro 3.000,00 ognuna; - all’allenatore del Cesena S.p.A. Castori Fabrizio la squalifica a tutto il 30.6.2007; - all’allenatore del Lumezzane S.p.A. D’Astoli Giancarlo la squalifica per tre gare effettive; - ai calciatori del Lumezzane S.p.A. le seguenti squalifiche: Sella Michele per 6 gare effettive; Piovani Giampietro per 5 gare effettive; Strada Mirko per 2 gare effettive; Quintarella Francesco per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione; - ai calciatori del Cesena S.p.A. le seguenti squalifiche: Pestrin Manolo per 5 gare effettive; Biserni Roberto per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione; Pestrin Manolo per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione. Nel frattempo il Procuratore Federale, vista la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini in data 24.6.2004, corredata dai filmati contenuti in cinque video-cassette (La Sette “Processo di Biscardi”; Teleromagna; Italia 1; Teletutto Brescia; Brescia Punto Tv), considerato il comportamento gravemente violento tenuto da alcuni tesserati che avevano partecipato attivamente alla rissa scatenatasi nei minuti finali dell’incontro in oggetto, senza essere però stati sanzionati dal Giudice Sportivo, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C: 1) Sig. Centi Luisi Fernando, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A.; 2) Sig. Quintavalle Francesco, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A.; 3) Sig. Brocchi Nadir, tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A.; 4) Sig. Rea Angelo, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A.; 5) Sig. Ranalli Cristian, calciatore tesserato per la società A.C. Reggiana S.p.A., all’epoca dei fatti in prestito all’A.C. Cesena S.p.A.; 6) Sig. Vecchini Giovanni, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A.; 7) Sig. De Fendis Giuseppe, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A.; 8) la società A.C. Cesena S.p.A.; 9) la società A.C. Lumezzane S.p.A.. Per rispondere: i primi sette della violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (principi di lealtà, probità e correttezza), e precisamente: - il n. 1 Sig. Centi Luis Fernando, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A. per aver aggredito con violenza e più volte il tecnico del Cesena, signor Castori; - il n. 2 Quintavalle Francesco, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A., per aver colpito con violenza alle caviglie il calciatore De Feudis; - il n. 3 Sig. Brocchi Nadir, tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A., per aver colpito il calciatore Rea; - il n. 4 Sig. Rea Angelo, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A. per essere saltato addosso, senza scarpini al calciatore Strada Pietro Marco colpendolo con inaudita violenza, nonché colpito anche l’allenatore in seconda Brocchi; - il n. 5 Sig. Ranalli Cristian, calciatore tesserato per la società A.C. Reggiana S.p.A. e al momento dei fatti in prestito all’A.C. Cesena S.p.A. per aver scalciato il calciatore Strada, ancora a terra; - il n. 6 Sig. Vecchini Giovanni, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A. perché partendo dalla panchina si è avventato con violenza contro il calciatore Piovani del Lumezzane; - le società A.C. Cesena S.p.A. e A.C. Lumezzane S.p.A. della violazione dei cui all’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in data 2.7.2004 rinviava pertanto la riunione per decidere sui reclami presentati da tutti i soggetti sanzionati dal Giudice Sportivo per discuterli insieme con i deferimenti del Procuratore Federale in seguito pervenuti (C.U. n. 335/C del 2 luglio 2004). Con delibera del 21.7.2004 di cui al C.U. n. 340/C, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riuniti i reclami ed i deferimenti per connessione oggettiva: 1) accoglieva parzialmente il reclamo della società A.C. Lumezzane S.p.A. - riducendo a quattro gare effettive la squalifica di calciatori Piovani Gian Pietro e Sella Michele; - confermava la squalifica al calciatore Strada Pietro Marco ed all’allenatore D’Astoli Giancarlo; - riducendo l’ammenda alla società A.C. Lumezzane S.p.A. a 2.500,00 euro; 2) respingeva il reclamo del calciatore Pestrin Manolo (A.C. Cesena S.p.A.); 3) accoglieva parzialmente il reclamo dell’allenatore Castori Fabrizio (A.C. Cesena S.p.A.) riducendo la squalifica fino al 30.6.2006; 4) squalificava fino al 31.12.2004 il calciatore Rea Angelo (A.C. Cesena S.p.A.); - squalificava per cinque gare effettive i calciatori Centi Luis Fernando e Quintavalle Francesco (A.C. Lumezzane S.p.A.); - squalificava per quattro gare effettive i calciatori Vecchini Giovanni e De Feudis Giuseppe (A.C. Cesena S.p.A.) e l’allenatore in seconda Brocchi Nadir (A.C. Lumezzane S.p.A.); - squalificava per tre gare effettive il calciatore Ranalli Cristian (A.C. Cesena S.p.A.); - dichiarava non doversi procedere nei confronti delle società Cesena e Lumezzane perché già sanzionate. Il Cesena, a sua volta, chiedeva per l’allenatore Fabrizio Castori la riduzione della squalifica a mesi tre e comunque, anche tenuto conto della provocazione subita, a quella ritenuta più equa e quantomeno proporzionata alle più lievi sanzioni inflitte ad altri tesserati per fatti similmente violenti commessi in occasione di altre gare; tenuto anche conto del fatto che, dalle immagini televisive, emergeva con chiarezza che il Castori mai ebbe a colpire il Sella né tentò di colpire altri calciatori del Lumezzane; poteva quindi essergli addebitato il “solo” colpo alla nuca e lo spintone al calciatore Strada. Con distinti ricorsi proposti dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale, la A.C. Lumezzanne, in proprio e per i propri tesserati Piovani Gian Pietro, Strada Pietro Marco, Sella Michele, Centi Luis Fernando, Quintavalle Francesco, Brocchi Nadir, D’Astoli Giancarlo, chiedeva la revoca delle squalifiche inflitte e, in subordine, una riduzione delle stesse; quanto al calciatore Piovani Gian Pietro poi il riconoscimento della completa sua estraneità ai fatti contestatigli, emergendo dalla visione delle videocassette (utilizzate quale mezzo di prova) l’errore (scambio di persona in cui erano incorsi l’arbitro ed il collaboratore dell’Ufficio Indagini in ordine al compimento, da parte del Piovani, degli atti violenti contestati). Quanto alla posizione del calciatore Angelo Rea annullare la sanzione allo stesso inflitta e comunque ridurre l’entità della sanzione a mesi due, non ritenendosi presente l’elemento della “particolare gravità” o della “particolare violenza” di cui all’art. 14.1 lettera f) C.G.S., in assenza di pregiudizio fisico a danno dello Strada (scalciato ma “senza scarpini” da parte del Rea). Gli appelli così come formulati sono infondati e vanno pertanto rigettati. Tralasciando la problematica relativa alla eventuale sussistenza della inammissibilità degli appelli riguardanti la decisione della Commissione Disciplinare in relazione alle sanzioni già irrogate dal Giudice Sportivo per violazione dell’art. 33.1 C.G.S. (terzo grado di giudizio nel merito), vanno richiamati i principi già fissati dalla Commissione Disciplinare in ordine agli atti utilizzabili ai fini delle decisioni prese. In relazione al reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo, la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità procedurali utilizza- bili quanto ai procedimenti aventi ad oggetto infrazioni connesse allo svolgimento delle gare è quella di cui all’art. 31 C.G.S.. Essa prevede, al comma A1) che abbiano valore di prova ai fini in argomento solamente i rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, ed ammettendo ai commi seguenti la c.d. prova televisiva solamente “in negativo”, ossia per consentire agli organi di giustizia sportiva di poter accertare e verificare che i richiamati atti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o comunque allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione; ovvero alle parti per dimostrare che un tesserato non abbia in alcun modo commesso l’infrazione contestata. Quanto invece al deferimento della Procura Federale, va osservato che la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità procedurali utilizzabili quanto a tale tipologia procedimentale è quella di cui all’art. 31 comma D) C.G.S.. Essa prevede che i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di deferimento da parte degli organi federali si svolgano sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Da quanto consegue, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale già affermato che il deferimento del Procuratore Federale nei confronti dei tesserati può essere deciso sulla base degli atti richiamati dall’art. 31 comma D) C.G.S., ossia utilizzando gli atti contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Pertanto, per la decisione che qui ci occupa due, sono le fonti cui può e deve attingersi: quella primaria ex art. 31 C.G.S. e cioè il referto dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, nonché i filmati televisivi prodotti e agli atti. A tal proposito va comunque fatta subito una necessaria premessa: i filmati televisivi rintracciati non possono ritenersi esaustivi dell’intero accaduto, dato che gli stessi sono connotati da “tagli” e sovrapposizioni di azioni precedenti (replayè, che non consentono di monitorare compiutamente l’accadimento dei fatti, né tantomeno di ricostruire l’esatta sequenza temporale dei medesimi. In altre parole si evidenzia come le immagini televisive non paiono aver ripreso tutti gli accadimenti verificatisi sul terreno di gioco, avuto particolare riguardo anche ai momenti iniziali della rissa. Pertanto, per i fatti così come contestati ma non emergenti dai filmati - come detto, incompleti perché connotati da tagli e sovrapposizioni (replayè - si può e si deve far riferimento alle fonti primarie indicate nell’art. 31 C.G.S., e cioè il referto del direttore di gara, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, nonché, per quanto riguarda i fatti di cui al deferimento del Procuratore Federale, in base alla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini del 24.6.2004, atto anche questo, ufficiale e di fede privilegiata e che fa piena prova dei fatti di cui al predetto deferimento. Orbene, dall’attenta analisi degli atti surrichiamati risultano provati i fatti così come rispettivamente contestati allo Strada, al Quintavalle, al D’Astoli, al Centi, al Brocchi, al Rea, al Castori, nonché al Piovani. Relativamente a quest’ultimo nell’appello si chiede la revoca della sanzione sull’assunto che è trattato di errore di persona, documentabile con il ricorso alla prova televisiva. È ben vero che immagini televisive non evidenziano la commissione dei fatti contestati al Piovani; ma, come più volte sottolineato, data la loro frammentarietà le stesse non sono esaustive di tutto ciò che si è verificato durante i riprovevoli episodi succedutisi nel corso della partita de quo. Mentre esaustive e probanti le emergenze risultanti a suo carico dal referto arbitrale e del supplemento alla relazione redatta dai collaboratori dell’Ufficio Indagini laddove viene chiaramente individuato come il calciatore del Lumezzane, contraddistinto dal n. 13 (il Piovani Giampiero, appunto) che dava un pugno al Sig. Castori, colpendolo al volto. Residua pertanto la sola quantificazione delle relative sanzioni. Gli episodi in contestazione sono connotati di particolare gravità anche per il numero dei partecipanti, per la violenza della colluttazione tra tesserati (che hanno inscenato una vera e propria rissa) per le possibili conseguenze sull’incolumità pubblica, anche in considerazione dell’importanza della gara per i tesserati ed anche per le opposte tifoserie. Pertanto le relative sanzioni comminate risultano tutte eque e proporzionate alla estrema gravità comportamentali dei singoli tesserati, partecipanti alla mischia violenta, al compimento di atti di violenza fisica, particolarmente deprecabile poi quella della Rea che è saltato - animalescamente - addosso (per fortuna a piedi nudi, perché si era già tolto gli scarpini prima che scoppiassero i “disordini”) al calciatore avversario Strada mentre questi si trovava a terra, colpendolo volontariamente alla testa almeno un paio di volte, oltre poi ad aver colpito il preparatore dei portieri del Lumezzane. Quanto alla posizione dell’allenatore del Cesena, Castori Fabrizio, non può non sottolinearsi come la sua qualifica di allenatore professionista avrebbe dovuto motivare a prestare la propria opera di paciere, ad aiutare il direttore di gara, i suoi assistenti, le stesse forze dell’ordine nel sedare la rissa e non ad esserne il sobillatore, l’esempio negativo e pericolosissimo per i propri calciatori: con tutte le ulteriori conseguenze anche da un punto di vista di pericolo per l’ordine pubblico. Equa e proporzionata risulta essere la sanzione comminata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia), dal Sig. Castori Fabrizio e dal calciatore Rea Angelo li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate.
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