F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEL CALCIATORE FIONDA ANDREA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON VALIDITÀ DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DISPOSTO DAL COMITATO INTERREGIONALE, CON LA S.S. CASSINO 1927 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 1/D del 15.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DEL CALCIATORE FIONDA ANDREA AVVERSO LA DECLARATORIA
DI NON VALIDITÀ DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DISPOSTO
DAL COMITATO INTERREGIONALE, CON LA S.S. CASSINO 1927 (Delibera
della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D del 15.7.2004)
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
1/D del 15.7.2004 dichiarava invalido lo svincolo del calciatore Fionda Andrea dalla Soc.
S.S. Cassino 1927, disposto con provvedimento del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale,
a decorrere dal 1.7.2004, per accertata falsità della firma del Presidente della
predetta società.
Avverso tale decisione proponeva appello il Fionda.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
Le argomentazioni della Commissione Tesseramenti sono, infatti, condivisibili e devono
intendersi, quì, integralmente riportate.
I motivi di appello non inficiano questa conclusione.
Nessun rilievo, ai fini della presente decisione, può avere il fatto che “la busta ‘già
predisposta’, indirizzata a Fionda Andrea, con all’interno l’accordo di svincolo in triplice
copia”, siano state consegnate al calciatore, presso gli uffici amministrativi della Soc. S.S.
Cassino 1927, in Cervaro, dal segretario della società Benito Coppola.
La falsità della firma del Presidente del S.S. Cassino 1927 (non contestata dal ricorrente)
comporta, infatti, per i principi generali in materia contrattuale, correttamente, evidenziati
dalla Commissione Disciplinare, la declaratoria di invalidità dello svincolo di Fionda
Andrea disposto con il predetto provvedimento.
Va disposto l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore
Fionda Andrea ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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