F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL’A. S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ
DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL’A.
S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 (Delibera
della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)
La Commissione Tesseramenti, chiamata dalla Commissione Vertenze Economiche
a pronunciarsi, ex art. 43.4 lett. b) del Codice Giustizia Sportiva in ordine alla validità del
tesseramento del calciatore Gentile Stefano, nato il 9.3.1988, in favore della Società Pro
Calcio Posillipo per la stazione sportiva 2001/2002, dichiarava valido e produttivo di effetti
tale tesseramento (Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la S.S. Lanciano s.r.l. sottolineando
come già nel giudizio di primo grado la Commissione Premi di preparazione
avesse respinto la domanda della A.S. Posillipo Virgilio nei confronti della S.S. Lanciano
s.r.l., e come erroneamente la Commissione Tesseramenti avesse ritenuto valido il tesseramento
del calciatore Gentile Stefano in favore della Società Pro Calcio Posillipo per la
stagione sportiva 2001/2002, pur risultando, dagli atti dell’Ufficio Indagini apocrife le firme
apposte sul cartellino di tesseramento.
Chiedeva pertanto dichiararsi nullo il soprarichiamato tesseramento.
Il ricorso è inammissibile.
Non risultando la S.S. Lanciano s.r.l. parte nel procedimento presso la Commissione
Tesseramenti che riguardava esclusivamente la Società A.S. Posillipo Virgilio e il calciatore
Gentile Stefano, l’appellante non ha titolo alcuno ad impugnare tale delibera.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., per
mancanza di legittimazione, l’appello come sopra proposto dalla S.S. Lanciano di Lanciano
(Chieti) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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