F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CAGLIARI CALCIO IN ORDINE ALLA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE AVANTI LA C.A.F. AVVERSO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL COSENZA CALCIO PER IL CALCIATORE ROCCO SABATO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CAGLIARI CALCIO IN ORDINE ALLA DECLARATORIA
D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE
AVANTI LA C.A.F. AVVERSO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO
CON IL COSENZA CALCIO PER IL CALCIATORE ROCCO SABATO (Delibera
della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)
La Società Cagliari Calcio ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 35
comma 1, lettera d) C.G.S., avverso la decisione resa da questa Commissione in data
26.1.2004 (Comunicato Ufficiale n. 29/C del 27.1.2004) che dichiarava inammissibile il ricorso
presentato dalla stessa Cagliari Calcio S.p.A. contro la delibera della Commissione
Tesseramenti del 17.10.2003. Tale delibera, pronunciando su richiesta di giudizio inoltrata
dalla Lega Nazionale Professionisti, aveva dichiarato la validità del contratto stipulato tra
la S.p.A. Cagliari Calcio ed il calciatore Sabato Rocco, in data 18.8.2003.
Precisava in fatto la Commissione Tesseramenti che in data 9.9.2003 la Lega Nazionale
Professionisti aveva richiesto il giudizio in ordine alla validità della variazione di tesseramento
n. 0436 del 18.8.2003, depositata in pari data dalla Soc. Cagliari Calcio con riferimento
al contratto professionistico stipulato con il calciatore Sabato Rocco, facendo
presente che quest’ultimo, in data 10 luglio 2003, era già stato oggetto di un accordo di
trasferimento dal Cosenza Calcio al Cagliari, che prevedeva una quota di partecipazione
della società cedente. Poiché il Cosenza non era stato ammesso al Campionato di competenza,
il Cagliari aveva dichiarato risolto il contratto del 10 luglio e ne aveva stipulato un
altro, in data 18 agosto, con validità fino al 30 giugno 2004. La Lega Nazionale Professionisti
aveva dato esecutività a quest’ultimo trasferimento.
Sul quesito posto dalla L.N.P., la Commissione Tesseramenti osservava che la prima
cessione definitiva di contratto dal Cosenza al Cagliari era pienamente valida, in quanto
intervenuta prima della non ammissione al campionato della Società cedente; quindi il
calciatore Sabato, in quanto tesserato per il Cagliari Calcio, non era interessato dallo
svincolo di autorità previsto dall’art. 110 N.O.I.F. per le Società non ammesse al Campionato
di competenza. Rilevava inoltre la Commissione Tesseramenti che l’accordo di trasferimento
e l’accordo di partecipazione danno luogo a due operazioni distinte, la prima
delle quali ha per oggetto la cessione definitiva del contratto, mentre l’altra prevede la
cessione di un “diritto futuro ed eventuale di natura economica”. Conseguentemente, pur
dovendosi ritenere annullato l’accordo di partecipazione in presenza dello svincolo di autorità
di cui all’art. 110 N.O.I.F., la cessione del contratto conservava piena validità. Il Cagliari
era quindi divenuto titolare dei diritti derivanti dalla cessione definitiva, senza compartecipazione
del Cosenza Calcio. Ne consegue la piena validità del contratto stipulato il
18 agosto 2003 tra il Cagliari Calcio ed il calciatore Sabato previa risoluzione consensuale
del primo contratto tra le stesse parti concluso il 10 luglio 2003.
La ricorrente rileva ancora in fatto che, dopo la decisione della Commissione Tesseramenti,
il Consiglio Federale ha deliberato la decadenza dall’affiliazione della Società
Cosenza Calcio 1914 S.p.A. alla F.I.G.C.; in data 1.4.2004 il T.A.R. del Lazio, pronunciandosi
in ordine al ricorso proposto dal Cosenza Calcio, lo ha accolto nella parte inerente
l’annullamento del provvedimento di decadenza dall’affiliazione; in data 2.7.2004 il Consiglio
di Stato, pronunciando sul ricorso incidentale presentato dalla Società Cosenza Calcio
1914 S.p.A., ne ha disposto l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Sostiene la ricorrente che la sentenza resa dal Consiglio di Stato, in dipendenza della
quale la Società Cosenza Calcio è stata affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio
costituisce fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia
da parte della C.A.F. in data 26.1.2004, poiché l’affiliazione della Soc. Cosenza fa sì che
la controversia in ordine alla intervenuta risoluzione dell’accordo di trasferimento del calciatore
Rocco Sabato abbia quali parti due società entrambe affiliate alla F.I.G.C., ciò che
fa venir meno il presupposto di inammissibilità dell’appello proposto dalla Società Cagliari
Calcio avverso la delibera della Commissione Tesseramenti del 17.10.2003.
La ricorrente critica poi la decisione della Commissione Tesseramenti sostenendo che
l’accordo di partecipazione, che aveva costituito elemento essenziale della volontà del Cagliari
Calcio nella conclusione del contratto di trasferimento del calciatore Rocco Sabato,
integra unitamente alla variazione di trasferimento un rapporto giuridico unico, con la conseguenza
che la caducazione dell’uno fa venir meno gli effetti anche dell’altro. Conclude
pertanto chiedendo che la C.A.F. revochi la pronuncia dalla stessa resa in data 26.1.2004
e, in riforma della decisione della Commissione Tesseramenti in data 27.10.2004, dichiari
risolto il contratto stipulato il 10.7.2003 tra la Società Cagliari e la Società Cosenza, relativa
al trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Rocco Sabato.
La C.A.F., dovendo valutare pregiudizialmente, ai sensi dell’art. 35 comma 3 C.G.S.
la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione, rileva che l’affiliazione
della Società Cosenza alla F.I.G.C., disposta dal Consiglio di Stato in data
2.7.2004, è provvedimento efficace per il futuro e non retroattivo, che pertanto non potrebbe
né avrebbe potuto spiegare alcun effetto sulla pronuncia della C.A.F., assunta in
data precedente sulla base della situazione esistente in quel momento. Non va neppure
sottaciuto che la Commissione Tesseramenti, con la decisione oggetto di impugnazione,
ha espresso un giudizio sull’accordo di trasferimento stipulato tra Cosenza Calcio e Cagliari
Calcio accertandone la validità di fini della operatività della cessione del contratto
relativo al calciatore Rocco Sabato, senza entrare nel merito della vertenza economica
tra le due società. Ai suddetti fini non ha quindi rilevanza alcuna il fatto che la società Cosenza
sia stata nuovamente affiliata alla F.I.G.C. a partire dal 2.7.2004, data ampiamente
successiva alla decisione della C.A.F., emessa il 27.1.2004.
Non sussistono pertanto i requisiti di ammissibilità del giudizio di revocazione ai sensi
dell’art. 35 n. 1 lettera d) C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal
Cagliari Calcio di Cagliari. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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