LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DEL GIUGLIANO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI,
AMMINISTRATORE UNICO DEL GIUGLIANO CALCIO, E DELLA SOCIETA’
GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti
Serie C si contestava
- a Giuseppe Loveri, amministratore unico della società Giugliano Calcio S.r.l.,
la violazione dell’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere
prodotto al Collegio Arbitrale una ricevuta a firma del calciatore Fabio
Vastarella risultata apocrifa;
- alla società Giugliano Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del
C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
Amministratore Unico.
Il deferimento trae origine da iniziativa del Collegio Arbitrale ad esito
dell’espletamento, nella procedura di competenza, di consulenza calligrafica
che concludeva qualificando come apocrifa la firma “Fabio Vastarella”
apposta in calce alla ricevuta della società Giugliano Calcio S.r.l. datata 18
dicembre 2002.
Contestavano i deferiti l’addebito, producendo in particolare elaborato
peritale di parte che concludeva invece per l’autografia della firma in
argomento.
Alla riunione del 19 agosto 2005 nessuno era presente.
Osserva la Commissione che l’ampia e documentata relazione di
consulenza calligrafica di parte della prof. ssa Martinelli impedisce di ritenere
compiutamente ed esaustivamente provata la natura apocrifa della firma
“Fabio Vastarella” apposta in calce alla ricevuta della società Giugliano Calcio
S.r.l. datata 18 dicembre 2002.
In particolare le considerazioni del consulente di parte a proposito della
uniformità dei meccanismi formativi e delle spinte dinamografiche delle grafie
esaminate e l’identità della fluttuanza dimensionale degli indici di rotondità
della grafie connotano l’attuale quadro probatorio di insufficienza di elementi
atti a far ritenere provata la responsabilità dei deferiti in relazione
all’incolpazione ascritta.
Da tanto consegue la pronuncia assolutoria del Loveri e della società
Giugliano.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Giuseppe Loveri, amministratore unico della società
Giugliano, e la società Giugliano Calcio S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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