LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO S.R.L.).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.17/C del 31/8/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL (ALL’EPOCA DEI FATTI
TESSERATO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO S.R.L.).
Su deferimento della Procura Federale si contestava a Nassim Mendil,
all’epoca dei fatti tesserato per la società Spezia Calcio S.r.l., la violazione
dell’art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all’art.11, comma 2° del Regolamento per le Procedura Arbitrali e allegato
B) per l’Esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non aver eseguito
il lodo arbitrale pronunciato in data 16 dicembre 2003 dove veniva
condannato al pagamento di 28.188,37 euro oltre I.V.A., spese
procedimento arbitrale e spese legali, al sig. Giuseppe Galli, agente di
calciatori.
L’incolpato contestava l’addebito sostenendo di non aver mai ricevuto
notizia della procedura arbitrale definita con lodo del 16 dicembre 2003.
La Commissione, ritenutane la necessità ai fini del decidere, invitava
l’Ufficio Indagini a svolgere approfondimenti in proposito, risultati di nessuna
utilità avendo riferito l’Ufficio Indagini, con relazione del 27 maggio 2004, che
non era stato possibile acquisire la prova del ricevimento della comunicazione
della procedura arbitrale da parte del Mendil.
Veniva invece acquisita documentazione di utilità dalla Camera
Arbitrale della Commissione Agenti di Calciatori, dalla quale si evince che la
lettera di convocazione del Mendil da parte del Collegio Arbitrale in argomento
è stata spedita allo stesso Mendil in data 30 luglio 2003 presso l’indirizzo della
società Ascoli Calcio e quindi restituitala mittente, risultando sulla copia della
ricevuta dell’atto postale la dizione: “Non ritirato” – COMP. GIAC.
(evidentemente: compiuta giacenza).
All’odierna riunione erano presenti per la Procura Federale l’avv.
Roberto Lombardi, che concludeva chiedendo la sanzione di 1.500,00 euro
per Mendil; per il calciatore era invece presente il difensore, dott.ssa Ingrid De
Simone, che concludeva chiedendo il proscioglimento del deferito.
Osserva la Commissione che effettivamente non vi è prova agli atti del
ricevimento da parte del Mendil della lettera di convocazione da parte del
Collegio Arbitrale, risultando l’atto in argomento comunicato al calciatore
presso società della quale il Mendil non era all’epoca più tesserato, risalendo
la comunicazione al 30 luglio 2003 ed essendo cessato, come da censimento
agli atti, il tesseramento del Mendil con l’Ascoli Calcio alla data del 30 giugno
2003.
Va inoltre apprezzata la circostanza dell’esperita impugnativa del lodo
arbitrale in argomento avanti al Giudice ordinario, circostanza questa che
conforta ulteriormente la tesi difensiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Nassim Mendil (all’epoca dei fatti tesserato
società Spezia Calcio S.r.l.).
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