LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23/C del 6/9/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 4 SETTEMBRE 2005 GARA RAVENNA – GENOA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 23/C del 6/9/2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARE DEL 4 SETTEMBRE 2005
GARA RAVENNA – GENOA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, nonchè il preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara
indicata in oggetto;
- richiamati, altresì, i poteri d’ufficio del Giudice Sportivo in ordine alla verifica delle
regolarità delle gare,
o s s e r v a
- segnala la società reclamante che nel corso della gara Ravenna - Genoa disputata il
4.9.2005 la società ligure ha impiegato il calciatore Ghomsi Antonio che risultava
ancora destinatario del provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo della
Lega Nazionale Professionisti.
- Alla luce di quanto rimesso alla valutazione di questo Giudice Sportivo si verificava:
a) che il calciatore Ghomsi Antonio appariva inserito nell’elenco dei calciatori della
società Genoa e che lo stesso veniva altresì schierato in campo al 36° del 2° tempo di
gara in sostituzione di altro atleta;
b) che il calciatore Ghomsi risulta essere stato sanzionato da squalifica per due
giornate effettive di gara nel corso del Campionato Primavera 2004-2005 allorchè
militava nella società Salernitana e che doveva ritenersi avere scontato una delle due
giornate di squalifica in occasione dell’incontro Salernitana – Lecce del 30.4.2005.
- I suddetti dati emergono documentalmente dai Comunicati Ufficiali n. 320 del
27.4.2005 e n. 324 del 3.5.2005.
- Tali essendo le emergenze comprovate dagli atti richiamati e sul presupposto che il
calciatore in parola trasferito in forza alla Società Genoa è stato da questa impiegato
nella gara ufficiale del Campionato Serie C1 indicato in oggetto, è evidente che egli
non ha scontato la residua giornata di squalifica inflittagli e deve ritenersi che ricorrano
nel caso in esame le condizioni previste dall’art. 17 comma 6 del C.G.S.
- La norma statuisce che le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono
state erogate devono esserlo, anche per il residuo, in quella o in quelle successive.
- Il principio (per espresso richiamo normativo) vale anche se e quando il calciatore
sanzionato abbia cambiato società.
- In forza della stessa disposizione di legge, poi, la o le giornate di squalifica residue
devono essere scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali è impegnata la
prima squadra della nuova società di appartenenza.
- Tali richiamate statuizioni, pertanto, nel mentre appaiono riprodurre perfettamente il
fatto in premessa descritto rendono fondato ed accoglibile il reclamo proposto dalla
società Ravenna.
- Le conseguenze devono pertanto, obbedire alla disposizione sanzionatoria di cui
all’art. 12 comma 5 lett. a) del C.G.S.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Genoa la punizione sportiva della perdita della gara Ravenna
- Genoa con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Ravenna.
b) di infliggere al calciatore Ghomsi Antonio (Genoa) una ammonizione, per avere
partecipato alla gara in oggetto senza averne titolo, in quanto colpito da precedente
provvedimento di squalifica non ancora scontata.
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