COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CARPINETO SINELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA PER N° 6 GARE AI CALCIATORI BOLOGNA VINCENZO, COLANTONIO GABRIELE, DI FONZO LORIS, FIORITI NICOLA, MASTRONARDI EDOARDO E SANTOVITO LORENZO) IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO SINELLO / REAL VASTO DISPUTATA IL 10/4/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM.UFF. N° 33 DEL 14/4/05. COM. PROV. CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CARPINETO SINELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA PER N° 6 GARE AI CALCIATORI BOLOGNA VINCENZO, COLANTONIO GABRIELE, DI FONZO LORIS, FIORITI NICOLA, MASTRONARDI EDOARDO E SANTOVITO LORENZO) IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO SINELLO / REAL VASTO DISPUTATA IL 10/4/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM.UFF. N° 33 DEL 14/4/05. COM. PROV. CHIETI) Con appello ritualmente proposto, la Società A.S. CARPINETO SINELLO ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. a seguito degli episodi accaduti nel corso della gara che avevano indotto l’arbitro a ritenere espulsi un numero di calciatori tale da non poterla proseguire, chiedendone la riforma con conseguente ripetizione della gara e riduzione delle squalifiche. Ha dedotto l’appellante la illegittimità della sanzione della perdita della gara, in quanto l’arbitro ha mostrato un timore soggettivo che non scaturiva da una oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, visto che la pretesa aggressione non sarebbe avvenuta e che lo stesso non ha posto in essere tutti i tentativi per riportare l’ordine in campo e proseguire la gara. Quanto alle altre sanzioni, ha rilevato l’appellante che le stesse devono ritenersi sproporzionate ed eccessivamente afflittive rispetto all’effettiva rilevanza degli episodi contestati anche perché il giudice sportivo avrebbe omesso di specificare il livello di offensività della condotta dei calciatori. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, dopo la concessione del calcio di rigore in favore della Real Vasto, tutta la squadra del Carpineto lo aveva circondato e lo aveva spinto all’altezza del petto, impedendogli di assumere provvedimenti per averlo immobilizzato, trattenendogli le mani. Tra gli altri, riconosceva, tra coloro che spingevano e rivolgevano ingiurie e minacce, proprio i calciatori poi squalificati. Rientrato nello spogliatoio solo grazie all’intervento dei Carabinieri, decideva di sospendere la gara ritenendo espulsi i calciatori in questione e comunicando ai capitani delle squadre tale decisione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti e, segnatamente, dal supplemento di rapporto, che l’arbitro è stato messo nella condizione di non poter assumere provvedimenti sia per la notifica delle sanzioni disciplinari, sia per la conduzione della gara a seguito del comportamento di tutta la squadra del Carpineto Sinello. In particolare, tra coloro che hanno posto in essere il comportamento che ha causato la decisione della sospensione della gara, l’arbitro ha individuato i calciatori fatti oggetto di sanzione. Poiché risulta che lo stesso direttore di gara ha posto in essere tutti i tentativi utili per la ripresa del gioco e poiché tale fatto è stato impedito dal comportamento dei suddetti calciatori, deve confermarsi la decisione del primo giudice in ordine alla sanzione della perdita della gara in danno della società reclamante. Per quanto, invece, riguarda le altre sanzioni adottate, le stesse vanno confermate perché congrue ed adeguate al comportamento tenuto dai calciatori ed agli eventi accaduti per esclusiva responsabilità dei tesserati della Società Carpineto Sinello. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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