COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S. PESCINA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (OMOLOGAZIONE DELLA GARA, SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DI CERCHIO PIERO FINO AL 13/4/08 ED AL CALCIATORE IULIANELLA CARLO FINO AL 30/4/06, SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE ZAZZARA ALFREDO ED AL CALCIATORE CAPPARULO GAETANO PER N. 5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER ATERNO/PESCINA DISPUTATA IL 9/4/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.33 DEL 14/4/05. COM. PROV. AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI DELLA A.S. PESCINA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (OMOLOGAZIONE DELLA GARA, SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DI CERCHIO PIERO FINO AL 13/4/08 ED AL CALCIATORE IULIANELLA CARLO FINO AL 30/4/06, SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE ZAZZARA ALFREDO ED AL CALCIATORE CAPPARULO GAETANO PER N. 5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER ATERNO/PESCINA DISPUTATA IL 9/4/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.33 DEL 14/4/05. COM. PROV. AQ)
Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, la Società Pescina Calcio ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara del torneo Amatori, chiedendo infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società River Aterno per non aver quest’ultima utilizzato il guardialinee di parte negli ultimi 20 minuti di gara.
Ha, inoltre, impugnato i provvedimenti riguardanti i calciatori, chiedendone la revoca o, comunque, la riduzione, in quanto scaturiti da contestazioni fondate su fatti “infondati, falsi e mai accaduti” in quanto: 1) il Di Cerchio era stato sostituito e non era, quindi, più presente sul campo; 2) lo Zazzara si era limitato a chiedere spiegazioni su un fatto di giuoco; 3) lo Iulianella non era stato espulso e la sua stretta di mano non poteva aver causato dolore all’arbitro; 4) il Capparulo non era stato egualmente espulso.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che: 1) la presunta mancanza dell’assistente di parte della Società River era avvenuta negli ultimi minuti della gara; 2) che il Di Cerchio non era stato sostituito ed a fine gara aveva riconosciuto la gravità del suo comportamento nello spogliatoio dell’arbitro; 3) le sostituzioni avvenute nel corso della gara erano quelle annotate nel taccuino.
La società ricorrente, in sede di comparizione, insisteva nelle proprie deduzioni evidenziando la contraddittorietà di alcune circostanze riferite dall’arbitro e la totale erroneità di altre.
Lo stesso direttore di gara, in sede di chiarimenti resi dinanzi alla Commissione, ha precisato ulteriormente che aveva notato la presenza del collaboratore di parte della Società Pescina per tutta la gara anche se, al 44° del II tempo, pur avendo notato la stessa persona con un ombrello in mano, non ha potuto precisare se avesse la bandierina o meno.
Osserva la Commissione che, quanto all’esito della gara, deve essere confermata la decisione del primo Giudice avendo precisato il direttore di gara che le funzioni di collaboratore di parte della Società Pescina sono state svolte per tutta la gara dalla stessa persona anche se negli ultimi minuti non ha potuto precisare se avesse la bandierina in mano.
In ordine, invece, alle altre sanzioni, ritiene la Commissione che le squalifiche inflitte ai calciatori Di Cerchio e Iulianella possono essere ridotte alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara mentre debbono essere confermate quelle inflitte ai calciatori Zarrara e Capparulo siccome congrue ed adeguate al comportamento tenuto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Cerchio Piero fino al 13/4/07 e quella inflitta al calciatore Iulianella Carlo fino al 31/12/05. Conferma, nel resto, le impugnate decisioni e dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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