COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE GIORDANI GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA CESE/JAGUAR DISPUTATA IL 7/5/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.73 DEL 5/5/05 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE GIORDANI GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA CESE/JAGUAR DISPUTATA IL 7/5/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.73 DEL 5/5/05 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società G.S. Cese ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver ingiuriato e minacciato ripetutamente il direttore di gara entrando indebitamente nel suo spogliatoio, chiedendone la revoca o la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il direttore di gara aveva equivocato sulle intenzioni del Giordani il quale era più volte intervenuto per calmare i propri compagni. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali si era concretizzato il comportamento del Giordani. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita parziale accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Giordani può essere lievemente ridotta in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) è risultato che lo stesso si è reso responsabile di ripetute ingiurie e minacce ma senza attingere la persona del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore GIORDANI Gianluca fino al 30/10/05 disponendo la restituzione della tassa versata.
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