COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. PRO FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 30/09/06 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE IURESCIA ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. PRO FRANCAVILLA CALCIO / A.S.D. GUASTAMEROLI DISPUTATA L’1/05/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.36 DEL 5/05/05 COM. PROV. CH)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. PRO FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 30/09/06 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE IURESCIA ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. PRO FRANCAVILLA CALCIO / A.S.D. GUASTAMEROLI DISPUTATA L’1/05/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.36 DEL 5/05/05 COM. PROV. CH)
Con appello ritualmente proposto la Società Pro Francavilla Calcio ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe, adottato dal G.S. per aver lo IURESCIA ingiuriato l’arbitro e per avergli impedito a fine gara di uscire dallo spogliatoio spingendolo via dalla porta, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che, verosimilmente, l’arbitro aveva scambiato lo IURESCIA con altra persona che effettivamente era entrata nello spogliato e che comunque non era accaduto nulla di grave visto che l’arbitro si era potuto allontanare tranquillamente a fine gara dall’impianto sportivo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando peraltro che il Sig. Iurescia aveva insistito per entrare nel suo spogliatoio in quanto voleva chiarimenti circa il suo allontanamento dal terreno di gioco e che, dopo averli avuti, era andato via sbattendo la porta.
Osserva la Commissione che, anche alla luce di quanto precisato dal direttore di gara nel suo supplemento, la sanzione inflitta dal G.S. deve essere ridotta in quanto i fatti contestati non appaiono di particolare gravità, anche in considerazione del fatto che, una volta ottenuti i chiarimenti richiesti, il dirigente ha lasciato spontaneamente lo spogliatoio dell’arbitro
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Iurescia Antonio fino al 31.12.05 e di restituirsi la tassa versata.
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