COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. LAMA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL RAPINO / LAMA DISPUTATA IL 12/06/2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI (TRIANGOLARE -GARE SPAREGGIO – TRA LE SECONDE CLASSIFICATE IN CIASCUNO DEI TRE GIRONI DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SECCIA PIERO E LOMBARDI FABRIZIO .

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. LAMA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL RAPINO / LAMA DISPUTATA IL 12/06/2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI (TRIANGOLARE -GARE SPAREGGIO – TRA LE SECONDE CLASSIFICATE IN CIASCUNO DEI TRE GIRONI DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SECCIA PIERO E LOMBARDI FABRIZIO . Con reclamo ritualmente proposto , la Società A.C. Lama ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società A.S. Real Rapino per aver quest’ultima utilizzato i calciatori Seccia Piero e Lombardi Fabrizio che non avevano titolo a parteciparvi in quanto in posizione irregolare per non essere regolarmente tesserati . La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni eccependo il mancato invio del preannuncio di reclamo; la regolarità dell’utilizzo dei calciatori ; la tardività della presentazione del reclamo . Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto. In ordine al preavviso , tale formalità non è prevista per la presentazione dei reclami alla Commissione Disciplinare sulla posizione irregolare di calciatori. Quanto poi, alla presunta tardività dello stesso reclamo, va rilevato che , a norma del C.U. N.77 della L.N.D. che richiama il C.U. N. 171 / A della F.I.G.C. (……i reclami per posizione irregolare di tesserati in relazione alle ultime quattro giornate di Campionato e agli eventuali spareggi organizzati dai Comitati Regionali e Provinciali devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara , con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte ….) , appare evidente che il ricorso è tempestivo essendo stato depositato il giorno 14/06/2005 , alle ore 10,00. Il tesseramento del calciatore Seccia risulta essere regolare mentre , dagli atti in possesso del Comitato Regionale Abruzzo, risulta che il calciatore Lombardi Fabrizio , utilizzato dalla Società Real Rapino nella gara in questione (entrato al 39° del secondo tempo al posto del numero 9 ), era “svincolato” e ciò comporta che lo stesso, a norma degli artt. 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F. , doveva considerarsi decaduto dal vincolo del tesseramento di durata annuale , in favore della stessa società. A nulla rileva, peraltro, la buona fede invocata dalla Società Real Rapino circa la mancanza di comunicazione dello svincolo da parte del calciatore che è un fatto automatico e che, comunque, era rilevabile dalla stessa società dall’ultimo tabulato inviatole dal competente Comitato Regionale. Deve, pertanto, concludersi che la posizione del Lombardi nella gara in questione era irregolare non avendo lo stesso titolo a parteciparvi in quanto “svincolato “ e non regolarmente tesserato. Alla sanzione della perdita della gara deve conseguire quella pecuniaria in danno della Società Real Rapino . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società A.S. Real Rapino la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Real Rapino / Lama : 0 a 3 nonché l’ammenda di euro 100,00. Dispone restituirsi la tassa versata nonché trasmettersi copia della presente delibera alle società interessate ed alla C.A.F.
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