COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 9/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ A. S. MANOPPELLO ARABONA, S. S. TAGLIACOZZO, U. S. TRE VILLE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 9/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ A. S. MANOPPELLO ARABONA, S. S. TAGLIACOZZO, U. S. TRE VILLE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. Con nota del 30.03.05, il Presidente della F.I.G.C. – L.N.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare le società di cui in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 1 C.G.S. per la mancata partecipazione, con una propria squadra, al campionato Juniores Provinciale o Regionale. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la discussione del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, ritualmente notificata, nessuna delle società deferite facevano pervenire deduzioni a difesa. Osserva la Commissione che la responsabilità delle società deferite è provata “per tabulas”, onde appare equo irrogare nei confronti di ciascuna di esse la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, trattandosi di società che disputano il campionato di Promozione. Per questo motivo, la Commissione Disciplinare DELIBERA di irrogare alle Società A. S. MANOPPELLO ARABONA, S. S. TAGLIACOZZO ed U. S. TRE VILLE la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it