COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 22 a carico di : MORELLO Massimiliano (Segretario tesserato con la società U.S. Krosia), e della Società U.S. KROSIA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e la società U.S. KROSIA ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 22 a carico di : MORELLO Massimiliano (Segretario tesserato con la società U.S. Krosia), e della Società U.S. KROSIA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e la società U.S. KROSIA ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello; rilevato che è stato acclarato che il Sig. Morello Massimiliano, tesserato dell’U.S. Krosia, ha violato l’art. 27, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., non accettando la piena efficacia dei provvedimenti della Giustizia Sportiva; che lo stesso Morello, ha altresì violato l’art. 1, comma 1 del C.G:S.; che è incontrovertibile la responsabilità oggettiva dell’U.S. Krosia, società per la quale risulta essere tesserato il Morello; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a Morello Massimiliano e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza; P.Q.M. irroga al Sig. MORELLO Massimiliano l’inibizione fino al 31 DICEMBRE 2005 ed alla società U.S. KROSIA l’ammenda di €. 300,00.
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