COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 22 a carico di : MORELLO Massimiliano (Segretario tesserato con la società U.S. Krosia), e della Società U.S. KROSIA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e la società U.S. KROSIA ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 22 a carico di : MORELLO Massimiliano (Segretario tesserato con la società U.S. Krosia), e della Società U.S. KROSIA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e la società U.S. KROSIA ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato."