COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 15 a carico di : PRINCI Antonino (ex Presidente della società A.C. Delianuova Calcio – ora A.S. Deliese), e della Società A.C. DELIANUOVA CALCIO(ora A.C. Deliese), per rispondere, il primo della violazione di cui agli artt. 1, 2 ed 8 del C.G.S., e la società A.C. DELIANUOVA CALCIO (ora A.S. Deliese) della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 15 a carico di : PRINCI Antonino (ex Presidente della società A.C. Delianuova Calcio – ora A.S. Deliese), e della Società A.C. DELIANUOVA CALCIO(ora A.C. Deliese), per rispondere, il primo della violazione di cui agli artt. 1, 2 ed 8 del C.G.S., e la società A.C. DELIANUOVA CALCIO (ora A.S. Deliese) della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento presso la Commissione Tesseramenti; rilevato che con delibera pubblicata con C.U. n°19/D veniva dichiarata nulla e priva di efficacia, per apocrifa della firma apposta, della richiesta di tesseramento del calciatore Gregorio Squillace in favore dell’A.C. Delianuova Calcio, con conseguente deferimento a questa Commissione per violazione degli art. 1, 2 e 8 del C.G.S. del soggetto responsabile e della società; che tale provvedimento è ormai definitivi in assenza di gravame; considerato che il fatto, da considerarsi ad ogni effetto accertato, integra gli estremi della violazione contestata a carico del dirigente Princi Antonino, all’epoca Presidente dell’A.C. Delianuova Calcio per avere, quanto meno favorito e concorso alla perpretazione dell’illecito (incontestabile per la sottoscrizione nella sua qualitàdella richiesta di tesseramento) e la responsabilità diretta della società di appartenenza; P.Q.M. irroga al Sig. PRINCI Antonino l’inibizione fino al 30 GIUGNO 2007 ed alla società DELIANUOVA CALCIO (ora Deliese) l’ammenda di €. 500,00.
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