COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 26 a carico di : Sig. LAGANA’ Paolo (allenatore di Base), GULLI’ Carmelo (Presidente A.S. Motta San Giovanni) per avere stipulato il contratto in cinque rate, nonché della società A.S. MOTTA SAN GIOVANNI in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 26 a carico di :
Sig. LAGANA’ Paolo (allenatore di Base), GULLI’ Carmelo (Presidente A.S. Motta San Giovanni) per avere stipulato il contratto in cinque rate, nonché della società A.S. MOTTA SAN GIOVANNI in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali;
rilevato che nessuna norma impone il pagamento delle competenze del tecnico debba essere effettuato in quattro rate;
che dagli atti risulta che la società Motta San Giovanni ha provveduto a corrispondere al sig. Laganà Paolo quanto dovuto;
P.Q.M.
dispone l’archiviazione del procedimento.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 26 a carico di : Sig. LAGANA’ Paolo (allenatore di Base), GULLI’ Carmelo (Presidente A.S. Motta San Giovanni) per avere stipulato il contratto in cinque rate, nonché della società A.S. MOTTA SAN GIOVANNI in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva."