COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 27 a carico di : della Società LA SPORTIVA CARIATESE (Matr. 25190), partecipanete al Campionato Dilettanti di Promozione, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 27 a carico di : della Società LA SPORTIVA CARIATESE (Matr. 25190), partecipanete al Campionato Dilettanti di Promozione, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento; Premesso: che nella seduta del 03.05.2005, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria (Procedimento Disciplinare n.18), questa Commissione ha irrogato alla società La Sportiva Cariatese (matr.25190) l’ammenda di € 2.000,00, per violazione dell’art.40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (cfr. C.U. n.116 del 03.05.2005 del Comitato Regionale Calabria); che la società La Sportiva Cariatese ha proposto ricorso alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) avverso la decisione di cui al punto precedente; che la C.A.F., nella riunione del 30.05.2005, ha accolto il reclamo della società in questione “annullando ai sensi dell’art.33, co.5, del C.G.S. l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio” e rinviando, contestualmente, gli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito; accertato che, con nota del 17.06.2005 integrata da altra del 23.06.2005, la società deferita è stata regolarmente convocata per l’odierna seduta; atteso che la società La Sportiva Cariatese, conformemente a quanto disposto dall’art.40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, avrebbe dovuto affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, segnalando il relativo nominativo al Comitato all’atto dell’iscrizione della squadra al campionato d’appartenenza o, al massimo, entro i venti giorni precedenti l’inizio degli stessi; verificato, dagli atti istruttori effettuati, che la società La Sportiva Cariatese ha adempiuto con notevole ritardo al tesseramento di un allenatore abilitato rispetto alle prescrizioni di cui sopra (tesserando l’allenatore Filareti Vincenzo soltanto in data 23.05.2005); ritenuto che il fatto accertato integri gli estremi della violazione contestata alla società La Sportiva Cariatese e che, pertanto, debba essere irrogata a quest’ultima una delle sanzioni richiamate dall’art.40, co.3, del Regolamento menzionato in precedenza; P.Q.M. irroga alla società LA SPORTIVA CARIATESE l’ammenda di € 2.000,00.
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