COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società A.C. MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 69 dell’11.5.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 90,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società A.C. MAIDA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 69 dell’11.5.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 90,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti per le ultime quattro gara di campionato (C.U. n° 95 dell’8.03.2005 del C.R. Calabria);
che lo stesso non è stato trasmesso alla controparte nonché privo della tassa richiesta;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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