COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 176 della Società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 126 del 18.5.2005 (Squalifica allenatore CURCIO Antonio fino al 09.06.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 176 della Società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 126 del 18.5.2005 (Squalifica allenatore CURCIO Antonio fino al 09.06.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 41, comma 3 lettera b, è stato proposto avverso la squalifica irrogata all’allenatore Curcio Antonio e non impugnabile essendo inferiore ad un mese; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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