COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 28/05/2005 ROCCA DI NETO – REAL CATANZARO

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 28/05/2005 ROCCA DI NETO - REAL CATANZARO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta - che durante il primo tempo, sostenitori della società Rocca di Neto, lanciavano all'indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali circa sei pietre di piccole dimensioni due delle quali lo colpivano alla schiena e ad un braccio provocandogli "un lieve ed istantaneo dolore"; - che al 45° del secondo tempo su segnalazione di uno degli Assistenti Arbitrali veniva espulso dal terreno di gioco il sig. Scabellone Fabio calciatore della società Rocca di Neto per avere rivolto parole offensive e minacciose al suddetto assistente; - che a fine gara, il sig. Marino Alessandro calciatore della società Rocca di Neto si avvicinava con fare minaccioso ad uno degli assistenti Arbitrali, mentre veniva accompagnato negli spogliatoi dall'allenatore della società Real Catanzaro ed in seguito dal Commissario di Campo e, presagli la mano "con una ferma morsa" gli procurava dolore; - che il sig. Marino Carmine calciatore della società Rocca di Neto tentava di avvicinarsi all'Assistente Arbitrale per colpirlo non riuscendovi per l'intervento di alcuni calciatori che riuscivano a trattenerlo; - che il sig. Marino Carmine sputava più volte verso il suddetto assistente arbitrale, colpendolo alla schiena e sul collo; - che il sig. Sgabellone, nascosto dietro la porta degli spogliatoi, sferrava un forte calcio all'altezza della coscia sinistra ad uno degli assistenti arbitrali, provocandogli un forte dolore e conseguente contusione al gluteo sinistro (come da referto medico allegato in atti); - che un "nutrito numero" di sostenitori della società A.C. Rocca di Neto, dopo avere forzato un cancello d'ingresso al terreno di gioco, precedentemente fatto chiudere dal Commissario di Campo "penetravano in massa" nell'androne dello spogliatoio; - che i suddetti sostenitori sfondavano "con poderosi calci" la porta dello spogliatoio arbitrale; - che la porta, nell'aprirsi, colpiva l'arbitro alla testa provocandogli forte dolore; - -che uno dei sostenitori entrato nello spogliatoio arbitrale tentava di colpire uno degli assistenti arbitrali, non riuscendovi perchè fermato dall'arbitro; - che il predetto sostenitore colpiva con sputi l'arbitro e rivolgeva frasi offensive e minacciose alla terna arbitrale; - che un altro gruppo di sostenitori si dirigeva verso lo spogliatoio della squadra ospite; - che l'allenatore della squadra avversaria veniva colpito con un pugno; - che venivano rivolte all'indirizzo del commissario di campo e di Organi Federali parole offensive e minacciose; - che solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine i sostenitori della società Rocca di Neto venivano dispersi; - che la terna arbitrale era costretta a fare la doccia con l'acqua fredda per la mancanza di acqua calda; visti gli artt. 13 comma 1 lettere b), d) ed e), 14 comma 1 lettere f) e g) del C.G.S. delibera 1) Squalificare per DUE GARE effettive il campo di gioco della società A .C. ROCCA DI NETO con obbligo di disputarle a porte chiuse; 2) infliggere alla società A.C. ROCCA DI NETO l'ammenda di €. 500,00 ; 3) Squalificare fino al 30 GIUGNO 2009 il sig. SCABELLONE FABIO calciatore della società A.C. ROCCA DI NETO; 4) Squalificare fino al 30 GIUGNO 2006 il sig. MARINO CARMINE calciatore della società A.C. ROCCA DI NETO; 5) Squalificare per QUATTRO GARE il sig. MARINO ALESSANDRO, calciatore della società A.C. ROCCA DI NETO.
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