COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della Società POL. SORIANELLO avverso la regolarità della gara San Pietro Spina – Sorianello (4 – 0) del 29.05.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore MANNO Michele.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della Società POL. SORIANELLO avverso la regolarità della gara San Pietro Spina – Sorianello (4 – 0) del 29.05.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore MANNO Michele. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che alla gara del 29.05.2005 ha preso parte il calciatore Manno Michele; considerato che il predetto calciatore con C.U. n° 71 del 18.05.2005 risultava squalificato per una gara per recidività in ammonizione; considerato che lo stesso non ha preso parte alla gara di recupero del 15.05.2005 credendo di scontare la squalifica; considerato che ai sensi dell’art. 17, comma 2 del C.G.S., le squalifiche si scontano a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione; ritenuto, quindi, che lo stesso non aveva titolo per partecipare alla gara del 29.05.2005 poiché la squalifica era da ritenersi non scontata; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società SAN PIETRO SPINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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