COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 dell’8/6/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 05/06/2005 PETRIZZI – SAN GREGORIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 dell’8/6/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 05/06/2005 PETRIZZI - SAN GREGORIO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta - che al 26° del secondo tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il sig. Giofrè Gregorio, dirigente accompagnatore della società A.S. San Gregorio per proteste a decisioni arbitrali; - che lo stesso, dopo il provvedimento di allontanamento, rivolgeva all'arbitro parole offensive e minacciose e tentava di colpirlo con uno schiaffo al volto, non riuscendovi per l'intervento dell'allenatore della stessa società; - che più volte, durante la gara, sostenitori della società A.S. San Gregorio lanciavano sputi all'indirizzo dell'arbitro e di uno degli assi stenti arbitrali; - che i suddetti sostenitori rivolgevano parole offensive e minacciose ad uno degli assistenti e lo colpivano in varie parti del corpo con pietre di piccole dimensioni che gli provocavano"fastidio e dolore"; - che un sasso delle dimensioni di un "ananas" lanciato verso il citato assistente, gli sfiorava il capo "strisciandogli" la spalla sinistra; - che la gara veniva sospesa per alcuni minuti e riprendeva a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine nel settore dei sostenitori della società A.S. San Gregorio; - che a fine gara, il sig. Doria Valentino calciatore della società U.S. Petrizzi e il sig. Riccio Michele calciatore della società A.S. San Gregorio venivano a contatto nei pressi del centrocampo colpendosi con pugni e calci; - che si generava una rissa che coinvolgeva i giocatori ed i dirigenti di entrambe le società; - che il sig. Daniele Biagio, massaggiatore della società A.S. San Gregorio "scaricava addosso all'avversario - sig. Doria - più violenza possibile"; - che l'arbitro, "nella rissa che non si placava" riusciva a riconoscere i signori Pannace Francesco e Ventrice Pasquale, calciatori della società A.S. San Gregorio i quali gli rivolgevano frasi gravemente offensive e minacciose e tentavano di aggredirlo, non riuscendovi per l'intervento delle forze dell'ordine; - che alcuni sostenitori della società A.S. San Gregorio scavalcavano la rete di recinzione e rincorrevano l'arbitro e gli assistenti, tentando di colpirli; - che il citato sig. Daniele Biagio, massaggiatore della società A.S. San Gregorio, a pochi metri dallo spogliatoio arbitrale, aggrediva l'arbitro, senza colpirlo per l'intervento delle forze dell'ordine e gli rivolgeva parole offensive e minacciose; - che un sostenitore della società A.S. San Gregorio colpiva l'arbitro con un calcio ad una gamba ed un pugno alle spalle e riusciva a scappar e; - che un altro sostenitore colpiva uno degli assistenti arbitrali con schiaffi e pugni al petto; - che la terna arbitrale, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, faceva rientro nel proprio spogliatoio e un sostenitore della società A.S .San Gregorio colpiva la porta dello stesso con calci e pugni; - che la rissa tra calciatori e dirigenti di entrambe le società veniva sedata dalle forze dell'ordine; - che prima di lasciare l'impianto sportivo, dirigenti della società U.S. Petrizzi informavano l'arbitro e il Commissario di campo di danni subiti ad alcune autovetture parcheggiate fuori dallo stadio visti gli artt. 13 comma 1 lettere b),d) ed e), 14 comma 1 lettere e) e g) del C.G.S. delibera 1) squalificare per DUE GARE effettive il campo di gioco della società A.S. SAN GREGORIO con obbligo di disputarle a porte chiuse; 2) infliggere alla società A.S. SAN GREGORIO l'ammenda di €. 1000,00; 3) infliggere alla società U.S. PETRIZZI l'ammenda di €. 150,00, 4) inibire fino al 30 OTTOBRE 2006 il sig. GIOFRE’ GREGORIO, dirigente accompagnatore della società A.S. SAN GREGORIO; 5) inibire fino all’ 1 FEBBRAIO 2006 il sig. DANIELE BIAGIO, massaggiatore della società A.S. SAN GREGORIO; 6) squalificare per OTTO GARE i sigg. PANNACE FRANCESCO e VENTRICE PASQUALE, calciatori della società A.S. SAN GREGORIO; 7) squalificare per CINQUE GARE il sig. DORIA VALENTINO calciatore della società U.S. PETRIZZI e il sig. RICCIO MICHELE calciatore della società A.S. SAN GREGORIO; 8) pubblicare il risultato della gara:PETRIZZI – SAN GREGORIO = 2 - 0.
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