COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 183 del Sig. SECRETI Mario (società DRAGOS) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 03.06.2005 (Squalifica fino al 03.08.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 183 del Sig. SECRETI Mario (società DRAGOS) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 03.06.2005 (Squalifica fino al 03.08.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 26° del II tempo della gara Colosimi-Dragos del 02.06.2005, l’allenatore della società Dragos, Secreti Mario, entrava di corsa in campo (mentre il gioco era in svolgimento), proferendo insulti nei confronti dell’arbitro e scagliandogli contro violentemente il proprio cronometro che, tuttavia, il direttore di gara riusciva a schivare. Inoltre, il suddetto tesserato, uscendo dal campo, continuava ad insultare l’arbitro. Alla luce della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti accertati, all’adita Commissione appare alquanto eccessiva la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Secreti fino al 03.08.2006, in considerazione che quest’ultimo, oltre che di un comportamento reiteratamente offensivo, si è reso responsabile nei confronti dell’arbitro di un atto di protesta aggravato dal lancio del proprio cronometro all’indirizzo dello stesso senza, tuttavia, colpirlo. Pertanto, dispone la riduzione della suddetta squalifica a tutto il 31.07.2005. Visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Sig. SECRETI Mario fino al 31 LUGLIO 2005 e dispone restituirsi la tassa.
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