COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 186 della Società S.S.C REAL POPILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 08.06.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, eliminazione dai Play – Off, squalifica calciatore VITERITTI Egidio per TRE gare, squalifiche calciatori MARANO Consuete, PLACIDO Luigi, PASQUA Luca, GIULIANO Francesco, PELLEGRINO Alessandro, CIVITELLI Francesco, MOLINARO Andrea, DOMMA Paolo, MORCAVALLO Geremia, CIPPARRONE Vincenzo, MILIA Pietro, PORCO Roberto, POLILLO Marcello, SESSA Luciano, BALENO Matteo, MADEO Mattia per DUE gare, ammenda di € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 186 della Società S.S.C REAL POPILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 08.06.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, eliminazione dai Play – Off, squalifica calciatore VITERITTI Egidio per TRE gare, squalifiche calciatori MARANO Consuete, PLACIDO Luigi, PASQUA Luca, GIULIANO Francesco, PELLEGRINO Alessandro, CIVITELLI Francesco, MOLINARO Andrea, DOMMA Paolo, MORCAVALLO Geremia, CIPPARRONE Vincenzo, MILIA Pietro, PORCO Roberto, POLILLO Marcello, SESSA Luciano, BALENO Matteo, MADEO Mattia per DUE gare, ammenda di € 600,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione a quanto stabilito dal Comitato Regionale Calabria che, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 29, comma 11 del C.G.S., ha deliberato di abbreviare i termini per la proposizione dei reclami fissandoli “entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U.; considerato che le sanzioni inflitte sono state pubblicate nel C.U. n°36 del 08.06.2005 e che il reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro le ore 12:00 del 10.06.2005, mentre è stato inviato via fax alle ore 20:30 dello stesso giorno; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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