COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 179 della Società LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 25.05.2005 (Squalifiche calciatori CURIA Cristofaro e COSENTINO Gennaro fino al 26.05.2010 con proposta di radiazione).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 179 della Società LA SPORTIVA CARIATESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 25.05.2005 (Squalifiche calciatori CURIA Cristofaro e COSENTINO Gennaro fino al 26.05.2010 con proposta di radiazione).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti, nonché l’assistente arbitrale per telefono;
rilevato che gli atti di violenza nei confronti dell’assistente arbitrale sono stati ampiamente provati attraverso le reiterate dichiarazioni dello stesso e del direttore di gara i quali non hanno evidenziato alcun dubbio o perplessità in ordine alla verificazione dei fatti ed ai loro autori;
ritenuto, tuttavia, che i gravi atti di violenza non hanno provocato lesioni gravi o giudicate guaribili con una prognosi di molti giorni, tali, comunque, da applicare il massimo della sanzione;
ritenuto, quindi, che appare più equa e proporzionata ai fatti la pena della squalifica per anni 3 (tre);
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori CURIA Cristofaro e COSENTINO Gennaro fino al 26 MAGGIO 2008, revocando la proposta di radiazione, dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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