COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 22/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 187 della società G.S. BOCCHIGLIERO avverso la regolarità della gara di Play – Off Doria – Bocchigliero (2 – 2) del 19.06.2005 Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori PESCE Alessandro e VITO Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 22/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 187 della società G.S. BOCCHIGLIERO
avverso la regolarità della gara di Play – Off Doria – Bocchigliero (2 – 2) del 19.06.2005
Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare dei
calciatori PESCE Alessandro e VITO Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che alla data della disputa della gara (19.06.2005) i calciatori Pesce Alessandro e Vito
Francesco avevano pieno titolo per parteciparvi non essendo stato pubblicato alcun Comunicato
Ufficiale dal quale possa evincersi la loro squalifica;
considerato che, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. le sanzioni che importano squalifiche dei tesserati
per recidività in ammonizione devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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