COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE avverso la regolarità della gara Settingiano – Amato (1 – 0) del 22.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE avverso la regolarità della gara Settingiano – Amato (1 – 0) del 22.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed acquisite le conclusioni dell’Ufficio Indagini; rilevato che l’U.S. Amato ha dedotto che al 42° del secondo tempo dell’incontro di calcio disputatosi in data 22.01.2005 la società S.C. Settingiano ha sostituito il n.11 con altro calciatore che indossava la maglia n.17 non indicato in distinta; nelle controdeduzioni la società S.C: Settingiano ha precisato che prima dell’incontro, durante la identificazione dei calciatori, un dirigente della società aveva fatto rilevare all’arbitro la mancanza della maglia n.17 per cui la distinta di gara era stata modificata con apposizione del n.18 scritto a penna sul n.17 scritto a stampa; il direttore di gara, nella seduta del 21.02.2005 ha dichiarato a questa Commissione : “Ricordo che tra le fila del Settingiano vi era un calciatore che portava la maglia n.17. Prima della gara, dirigenti del Settingiano, mi hanno informato che la squadra era sprovvista della maglia n.18 e che quindi il n.18 riportato in distinta andava corretto con il n.17. Stante la premura di iniziare la gara la modifica non è stata apportata sulla distinta di gioco……….confermo che il calciatore che portava la maglia n.17 è stato da me regolarmente identificato e che tale calciatore ha poi preso parte regolarmente alla gara”. Lo stesso arbitro, al rappresentante dell’Ufficio Indagini, ha dichiarato: “ Ricordo che i dirigenti del Settingiano mi facevano notare che non erano in possesso della maglia n.17 erroneamente scritto sulla distinta.Pertanto resisi conto di tutto ciò mi chiesero di correggere il n.17 con il n.18”. Nella compilazione del referto di gara, alla voce “eventuali variazioni nelle formazioni delle squadre” è riportato : società ospitante (Settingiano) al 44° del secondo tempo esce il n.11 Montero entra il n. 17 Fodera. Tanto premesso questa Commissione condividendo le conclusioni dell’Ufficio Indagini, ritiene che alla gara prese parte effettivamente il calciatore Fodera Matteo indicato in distinta di gioco con il n.18 e che, conseguentemente, il reclamo deve essere rigettato. Considerato il comportamento del direttore di gara che ha reso dichiarazioni contrastanti ed è stato, per come rilevato dall’Ufficio Indagini, assai superficiale nella compilazione del referto e del supplemento, gli atti devono essere inviati alla Procura Arbitrale per quanto di competenza; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone lincamerarsi la tassa. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza.
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