COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di : Sig. VERRINO Claudio (ex Presidente della società A.C. Nuova Audace 93), del calciatore NISTICO’ Francesco (tesserato della società U.S. Real Catanzaro), e della Società A.C. NUOVA AUDACE 93, per rispondere, i primi due della violazione di cui all’art. 8,commi 2,3 e 4 del C.G.S., e la società A.C. NUOVA AUDACE 93, della violazione di cui all’art. 8, commi 2,3, e 4, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di :
Sig. VERRINO Claudio (ex Presidente della società A.C. Nuova Audace 93), del calciatore NISTICO’ Francesco (tesserato della società U.S. Real Catanzaro), e della Società A.C. NUOVA AUDACE 93, per rispondere, i primi due della violazione di cui all’art. 8,commi 2,3 e 4 del C.G.S., e la società A.C. NUOVA AUDACE 93, della violazione di cui all’art. 8, commi 2,3, e 4, del C.G.S..
LA COMMISSIONE
Premesso che la Commissione Disciplinare, nella seduta del 18.04.2005 ha deciso sul procedimento
Ci cui in epigrafe, rimettendo glio atti all’Ufficio Indagini “per quanto di competenza circa le dichiarazioni rese dal calciatore (…Nisticò Francesco) nell’odierna seduta” (cfr C.U. n.111 del 18.04.2005). Preso atto che l’Ufficio Indagini ha trasmesso a questa Commissione Disciplinare con nota prot. N. 2037/IP/ac del 10.06.2005, le risultanze delle indagini esperite.
Ritiene che da dette risultanze non può ricavarsi alcun elemento di rilievo disciplinare.
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